Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5477 del 25/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 25/02/2019), n.5477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14509-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO COMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Messina, con sentenza pubblicata in data 6/4/2016, in riforma della sentenza del tribunale, ha dichiarato il diritto di S.F. all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal giugno 2014 e ha condannato l’Inps a corrispondere alla appellante la detta prestazione, maggiorata degli accessori di legge; contro la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, ai quali si è opposta la S.;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la S. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui insiste nel rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso è proposto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4): la parte lamenta che la corte di merito ha riconosciuto la prestazione senza accertare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalle norme di legge richiamate, nonostante la questione le fosse stata sottoposta sia nella memoria difensiva di primo grado sia nella memoria difensiva di appello;

il secondo motivo è anch’esso dedotto sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle stesse norme suindicate (L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4) e dell’art. 2697 c.c., nonchè del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, n. 2, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, come successivamente sostituito dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 2, nonchè sotto il profilo dell’omesso esame di un punto decisivo della controversia e si ribadisce quanto già sostenuto nel primo motivo, ossia che il diritto è stato riconosciuto senza la previa verifica della sussistenza, oltre che del requisito sanitario, anche del requisito assicurativo e contributivo;

il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver accertato la possibilità di svolgimento, da parte della ricorrente, di occupazioni diverse da quelle svolte ma comunque confacenti alle sue attitudini;

il primo e il secondo motivo sono fondati;

deve rilevarsi che l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata, anche di ufficio, dal giudice: la sua negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una “mera difesa” e non una “eccezione in senso proprio”, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere-dovere del giudice di accertare con i propri poteri ufficiosi l’eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 2/1/2002, n. 2; Cass. 5/6/2003, n. 9005; Cass. 18/3/2014, n. 6264; Cass. 25/7/ 2016, n. 15306; da ultimo, Cass. 2/11/ 2017, n. 26094);

la Corte territoriale, pure a fronte di una specifica eccezione sollevata dall’Inps e trascritta nei suoi esatti termini nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha omesso del tutto di verificare la sussistenza in capo all’assicurata del requisito contributivo e tale omissione comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, di pari grado, perchè la esamini;

al riguardo deve richiamarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, nella decisione di ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l’esistenza del requisito contributivo cd. relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda (Cfr. Cass. 08/06/2015, n. 11748; v. pure Cass. 28/04/2017, n. 10596);

anche il terzo motivo è fondato;

questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007);

nel caso in esame, la valutazione dell’invalidità pensionabile operata dalla Corte d’appello, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, prescinde del tutto dalla necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell’assicurata e pertanto la sentenza incorre nella denunciata violazione dì legge avendo omesso di precisare le ragioni per le quali tale complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l’attività svolta di bracciante agricola, bensì la specifica capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (Cass. 13/03/2017, n. 6443; Cass. 19/06/2018, n. 16141).

in conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Catania che si atterrà ai principi suindicati e provvederà anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA