Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5477 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5477 Anno 2018
Presidente: AM BROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

SENTENZA
sul ricorso 28667/2013 proposto da:

o
Cusmano Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco
Saverio Nitti n.ll, presso lo studio dell’avvocato Rasi Salvatore
Alberto, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Cappellini

Marina,

Mattavelli

Federico,

Moreni

Giovanni,

giusta

procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Fallimento Si re Società di Investimento e Ricerca Europea S.r.l.;
– intimata –

)

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data pubblicazione: 07/03/2018

J ~c . ì .

avverso la sentenza n.

3456/2012 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Salvatore Alberto Rasi che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA
l. –

Con sentenza del 29 ottobre 2011 la Corte d’appello di Milano,

riformando una precedente sentenza del locale Tribunale, ha respinto
la domanda spiegata da Cusmano Giovanni nei confronti di Società di
Investimento e Ricerca Europea S.r.l., e quindi del Fallimento della
medesima

società,

volta

ad

ottenere

la

condanna

della

parte

convenuta al pagamento del complessivo importo di € 285.000,00,
dovutegli, quanto a € 105.000,00 a titolo di compenso spettantegli
quale amministratore della società, in forza di nomina deliberata
dall’assemblea della società ed in relazione all’entità del compenso
pattuito per contratto stipulato con l’amministratore delegato della
stessa, e, quanto a € 180.000,00, a titolo di risarcimento del danno
cagionato dalla revoca dell’incarico senza giusta causa.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto che
l’amministratore delegato non avesse il potere di pattuire l’entità del
compenso convenuto con il Cusmano nella misura di € 180.000,00
annui, dal momento che lo statuto della società attribuiva la nomina
degli

amministratori

e

la

determinazione

del

loro

compenso

all’assemblea, aggiungendo che l’inefficacia del contratto, perché
stipulato da soggetto non legittimato era apponibile al Cusmano, che
2

Corte di Casazione – copia non ufficiale

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

non rivestiva la qualità di terzo, avendo già accettato la carica di
amministratore della società.

2. –

Per la cassazione della sentenza Cusmano Giovanni ha proposto

Il Fallimento Società di Investimento e Ricerca Europea S.r.l. non ha
spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. –

Il primo motivo di ricorso è rubricato: «Violazione e/o falsa

applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 numero
3 c.p.c.».
Sostiene il ricorrente che la società convenuta si sarebbe limitata ad
eccepire

che

l’amministratore

delegato

non

aveva

i

poteri

di

rappresentanza per poter sottoscrivere il contratto con cui era stato
determinato il compenso spettante ad esso Cusmano, sicché essa era

Cl!L

assoggettatali relativo onere probatorio, onere che non era stato
assolto.

1.2. – Il secondo motivo di ricorso è rubricato: «Omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 numero 5
c.p.c.».
Afferma il Cusmano che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
provata

la

carenza

di

potere

rappresentativo

in

capo

all’amministratore delegato, senza considerare un documento da esso
prodotto da cui risultava che egli aveva il potere di stipulare contratti
di mandato.

Corte di Casazione – copia non ufficiale

ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

1.3. –

Il terzo motivo di ricorso è rubricato: «Violazione ejo falsa

applicazione dell’articolo 2384 c.c. in relazione all’articolo 360 numero

3 c.p.c.».
La doglianza è volta a sostenere che la Corte territoriale avrebbe
nell’escludere

la

sua

qualità

di

terzo,

per

gli

effetti

dell’applicazione della regola stabilita dall’articolo 2384, secondo
comma, c.c ..

1.4. –

Il quarto motivo di ricorso è rubricato: «Violazione ejo falsa

applicazione dell’articolo 1372 c.c. in relazione all’articolo 360 numero

3 c.p.c.».
Si sostiene il contratto stipulato con l’amministratore delegato non
poteva ritenersi inefficace sulla base di clausole contrattuali afferenti
ad un differente contratto, ossia il contratto di società, concluso tra
parti differenti.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo è infondato.
Ed infatti la Corte territoriale, lungi dall’attribuire al Cusmano l’onere
probatorio

concernente

la

titolarità,

in

capo

all’amministratore

delegato, del potere di stipulare il contratto avente ad oggetto, tra
l’altro, la quantificazione del compenso di cui si discute, ha ritenuto in
concreto provata tale limitazione, sia perché la società, in data
antecedente alla stipula del contratto, aveva attribuito all’assemblea
la nomina degli amministratori e la determinazione del compenso, sia
perché, d’altro canto il Cusmano non aveva spiegato in proposito tanto

si

afferma

contestazione.

pagina

6 della

sentenza

alcuna

specifica

Corte di Casazione – copia non ufficiale

errato

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.
Il «fatto» cui si riferisce l’articolo 360 numero 5 c.p.c., nel testo
applicabile ratione temporis, è un preciso fatto storico (ex multis
Cass. n. 21152/2014), che deve essere decisivo che deve essere

Cusmano

lamenta

invece

la

mancata

considerazione

di

un

documento, il quale, secondo la sua opinione, dimostrerebbe la
titolarità dei poteri di stipulare il menzionato contratto da parte
dell’amministratore delegato, il che non ha nulla a che vedere con il
vizio motivazionale previsto dalla norma invocata, ma si colloca dal
versante della valutazione del
giudizio,

valutazione

materiale probatorio acquisito al

istituzionalmente

interdetta

alla

Corte

di

cassazione.

2.3. – Il terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento possono
essere simultaneamente esaminati, concernendo entrambi il rilievo
della

previsione

statutaria

la

quale

affidava

all’assemblea

la

determinazione del compenso agli amministratori, vanno respinti.
Quantunque l’articolo 2384 c.c., laddove disciplina l’apponibilità «ai
terzi» delle limitazioni ai poteri degli amministratori, si riferisca in
effetti ai terzi rispetto al contratto sociale, ciò non basta alla
cassazione della sentenza, dovendosi considerare che l’articolo 2389
c.c., sotto la rubrica: «Compensi agli amministratori», dispone che:
«I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione …
sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea»: è agevole in
proposito rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno
evidenziato la natura imperativa e inderogabile della previsione
normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento
delle società

dettata, anche,

nell’interesse pubblico al

regolare

svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come

l

Corte di Casazione – copia non ufficiale

stata oggetto di discussione tra le parti: nel caso in esame il

delitto della percezione di compensi non previamente deliberati
dall’assemblea

(Cass.,

Sez.

Un.,

29

agosto

2008,

n.

21933

pronunciata in riferimento all’articolo 2389, primo comma, c.c., nel
testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al

17673; Cass. 4 settembre 2013, n. 20265).
Sicché, dopo aver rammentato che la Società di Investimento e
Ricerca Europea era configurata all’epoca come società per azioni
(tanto emerge dall’espositiva a pagina 2 del ricorso), resta soltanto
da dire che l’insussistenza in capo all’amministratore delegato del
potere di

determinare

il

compenso

all’amministratore

Cusmano

derivava nella specie non soltanto dallo statuto, riproduttivo della
previsione legale, ma direttamente dalla norma come si è visto
inderogabile, sicché neppure si pone un problema di apponibilità di
detta limitazione del potere dell’amministratore.
Così modificata la motivazione sul punto, le esaminate doglianze
vanno dunque disattese.

3. Il ricorso è respinto. Nulla per le spese. Sussistono

presupposti

per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese; dichiara, ai sensi del d.P.R. n.
115 del 2002, articolo 13, comma

l

quater, che sussistono i

presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma l bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, il 28 settembre 2017.

Corte di Casazione – copia non ufficiale

d.lgs. n. 6 del 2003; successivamente Cass. 19 luglio 2013, n.

Corte di Casazione – copia non ufficiale

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