Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5477 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12011-2008 proposto da:

G.G., in proprio e quale procuratore generale della

madre signora Q.A., G.C.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI CARONCINI 6, presso lo studio

dell’avvocato CONTARDI GENNARO, rappresentati e difesi dagli avvocati

DORIA ATTILIO e BILE FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, del 25/1/07, depositata il 8/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per i ricorrenti gli Avvocati Bile Francesco e Doria Attilio,

che si riportano ai motivi del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI, nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di G.R. e L. e di Q.A., eredi G. F.S., diretta al rimborso di quanto versato per imposta sostitutiva L. n. 448 del 2001, ex art. 7. Ha ritenuto in motivazione che il versamento delle rate non era effetto di errore ma di una opzione liberamente esercitata e come tale irretrattabile.

Propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con i controricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 per avere ritenuto irretrattabile la facoltà di avvalersi dei benefici previsti da detta normativa.

La censura è infondata. L’art. 7 citato consente al contribuente, in vista di cessione o espropriazione di terreni edificatori e della loro sottoposizione a imposta per le plusvalenze determinate dal loro acquisto, di rideterminare il valore iniziale con il pagamento di una imposta sostitutiva del 4% del valore accertato con stima. Si tratta come è pacifico di una facoltà del contribuente. L’esercizio di tale facoltà, mediante presentazione di perizia di stima ed il pagamento dell’imposta sostitutiva, è libero ed essendo diretto ad un beneficio consentito dall’ordinamento costituisce attività negoziale come tale, in mancanza di previsione contraria, irrevocabile secondo il principio generale di cui all’art. 1372 c.c. L’assimilazione della opzione alle dichiarazioni di scienza è erronea in quanto il contribuente non indica un fatto, ma esprime invece una libera manifestazione di volontà diretta alla sottoposizione imposta sostitutiva diretta al beneficio di pagare il 4% del valore in luogo del 20% della ritenuta di acconto o alla maggiore aliquota della tassazione separata. La manifestazione di volontà ha carattere negoziale, come ad esempio l’adesione al condono, ed è, come queste, irretrattabile, cfr. Cass. 8252/06.

Con il secondo e terzo motivo, con i quali si lamenta il pagamento dell’imposta in mancanza di un atto di cessione e di capacità contributiva, sono infondati in quanto l’imposta sostitutiva è un mezzo per ridurre l’imposizione all’atto della futura, e come tale incerta, cessione volontaria o espropriazione e fonda la capacità contributiva sul incremento di valore di un’area edificabile.

Con il quarto motivo i ricorrenti formulano il quesito: se violi l’art. 2033 c.c. il denegare il diritto al rimborso delle somme versate dai ricorrenti e dal loro dante causa per avvalersi dei benefici previsti dalla L. n. 448 del 2001, art. 7 ritenendo di fatto esistente la causa giustificativa del pagamento.

Il motivo è infondato. Per il dante causa dei ricorrenti la causa del pagamento dell’imposta sostitutiva indicata con l’esame del primo motivo; essendo egli deceduto nel (OMISSIS), quando cioè non vi era imposizione sulle successioni, gli eredi non hanno rideterminato il valore iniziale dell’area edificabile con il pagamento dell’imposta di successione sul valore venale dell’area, consegue che restava anche per loro la causa giustificativa del pagamento come per il loro genitore.

L’ultimo motivo con il quale si deduce vizio di motivazione della sentenza, che avrebbe ritenuto prima retrattabile e poi irretrattabile la scelta, è infondata in fatto e diritto. In fatto perchè la motivazione afferma esattamente che sono ritrattabili le mere dichiarazioni di scienza e non anche quelle negoziali come quella in oggetto, come si evince dall’uso nella motivazione del congiuntivo imperfetto che indica le ipotesi non reali: Se si trattasse … di dichiarazioni errate. Poi la motivazione riguarda una questione di diritto in relazione alla quale la esattezza della motivazione non rileva, come si desume dall’art. 384 c.p.c., comma 4”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata; i rilievi contenuti nella memoria sulla natura di diritto potestativo della facoltà concessa dall’art. 7 e della mancanza di benefici conseguenti all’esercizio di tale diritto non sono fondati. La natura di diritto potestativo non implica che dopo il suo esercizio sia consentito al titolare l’ulteriore potestà di revocarne gli effetti, cfr. in diversa materia Cass. 2281 del 1993. Con il pagamento delle ulteriori rate dell’imposta sostitutiva gli eredi avrebbero ottenuto il medesimo vantaggio del loro dante causa, consegue che i pregressi pagamenti non erano senza causa. Nessuna norma o principio generale impone all’Amministrazione la restituzione di quanto versato inutilmente per effetto di una libera scelta dei contribuenti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro duemila per onorario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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