Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5475 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06858/2018 R.G. proposto da:

M.A., rappresentata e difesa da sè medesima, da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge

domiciliata ivi, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

CITYCAR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1593/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. ricorre, affidandosi a indifferenziati motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 12/02/2018, per la cassazione della sentenza n. 1593 del 12/07/2017 della Corte di appello di Firenze, di rigetto degli appelli suo e della creditrice procedente Citycar srl avverso l’accoglimento dell’opposizione da lei proposta alla vendita di un’autovettura consegnata per la riparazione;

non espleta attività difensiva l’intimata;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita istanza di rimessione alle Sezioni Unite, peraltro disattesa dal Primo Presidente con suo provvedimento del 15-18/06/2018, nonchè, ma solo il 30/11/2019, memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente esclusa la tempestività della memoria: questa Corte ha da tempo statuito che il termine a ritroso in scadenza il giorno di sabato, come accade nella specie per doversi rapportare quello di cinque prima dell’adunanza camerale del 05/12/2019 appunto a sabato 30/11/2019, è anticipato di diritto al venerdì precedente (Cass. ord. 14/09/2017, n. 21335; Cass. 30/06/2014, n. 14767; e ciò in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo);

la memoria, che peraltro, nonostante la profusione di richiami a principi generali di non immediata o diretta applicabilità alla fattispecie, non somministra al Collegio argomenti idonei ad inficiare la validità ed il carattere dirimente delle preliminari valutazioni di cui appresso, non deve quindi essere neppure presa in considerazione e deve valutarsi tamquam non esset;

il ricorso, che riguarda sentenza di appello su opposizione a vendita diretta del creditore pignoratizio ai sensi dell’art. 2797 c.c., prima ancora di essere del tutto privo di motivi specifici (non solo e non tanto privi di rubrica riconducibile ad una delle specifiche previsioni dell’art. 360 c.p.c., quanto soprattutto estrinsecati in indistinte ed inestricabili confuse illustrazioni di fatti e di doglianze in diritto, tali da non rendere evidente il contenuto stesso della censura), è irrimediabilmente tardivo;

infatti, anche l’opposizione alla vendita nel procedimento previsto dall’art. 2797 c.c. va qualificata come opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest’ultima (anche stavolta in base a giurisprudenza di gran lunga anteriore alla proposizione della presente azione: Cass. 29/09/2008, n. 21908);

pertanto, nemmeno ad essa si applica la sospensione feriale, nemmeno nei gradi di impugnazione, in ossequio a giurisprudenza di legittimità a dir poco consolidata (tra le innumerevoli, si veda affermato tale principio anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonchè: Cass., ord. 07/04/2016, n. 6808; Cass., ord. 10/02/2017, n. 3670);

infatti, il termine semestrale dalla pubblicazione, quest’ultima essendo avvenuta il 12/07/2017, è scaduto irrimediabilmente il 12/01/2018, sicchè il ricorso, notificato invece solo il 12/02/2018, è tardivo;

tanto va dichiarato in dispositivo, con preclusione radicale di qualunque altra questione eventualmente estrapolabile dalla confusa congerie di fatti e ragioni di diritto in cui il ricorso – mai emendabile con alcun atto successivo, peraltro, nella specie, pure inammissibilmente prodotto – è articolato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso da lei proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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