Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5475 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 26/02/2021), n.5475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18026-2017 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE TUTELA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA N.

198, presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5842/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2017 R.G.N. 942/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da C.D. nei confronti di Securitalia s.r.l., in tesi appaltatrice del servizio sicurezza di Poste, alle cui dipendenze aveva lavorato nei distinti periodi 9.6.08/16.12.08 e 1.2.09/11.4.11, riconosceva differenze retributive complessive (da mancato preavviso per il primo rapporto e per spettante superiore inquadramento, A6 anzichè Al del c.c.n.l. portieri, per il secondo) per Euro 11.311,28 (condannando l’Azienda al corrispondente pagamento); ed accoglieva, quanto al secondo rapporto, l’impugnativa di licenziamento (accordando la tutela ex art. 18 Stat. Lav. nel testo vigente ante L. n. 92 del 2012).

Con la medesima sentenza lo stesso giudice respingeva, viceversa, la connessa domanda proposta nei confronti di Poste Tutela s.p.a., pretesa obbligata solidale rispetto ai suoi crediti retributivi differenziali D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2 (o ex art. 1676 c.c.), nella veste di committente gli appalti (inerenti i servizi di sicurezza e reception della sede centrale di Poste Italiane di (OMISSIS)) cui il lavoratore era stato addetto.

La statuizione era motivata dal fatto che il lavoratore non avesse fornito prova alcuna della sussistenza dei requisiti di legge (a partire dalla riconduzione degli appalti di causa alla committenza della società Poste Tutela).

Il C. impugnava la pronuncia sulla base di due motivi.

((Col primo motivo osservava che Poste Tutela non avesse negato il rapporto di committenza in capo a sè, muovendo solo (infondate) eccezioni sulla sua durata (nonchè sul decorso del termine di decadenza ex art. 29, comma 2 D.Lgs. citato, che era peraltro biennale e non annuale, e non si era compiuto).

Con il secondo motivo, l’appellante deduce che, in caso di persistente dubbio, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le sue istanze istruttorie, anche di natura testimoniale, tese dimostrare il rapporto predetto (istanze illogicamente ed immotivatamente pretermesse).

Resisteva la società.

Con sentenza depositata il 9.1.17, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, condannando il Cont4 al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a tre motivi; resiste Poste Tutela con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia un error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,175,324 e 436 c.p.c.; degli artt. 1306 e 2909 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha provveduto, in assenza di un appello incidentale del soggetto coobbligato solidale, Poste Tutela s.p.a., ad annullare il capo della sentenza di prime cure, passato in giudicato per carenza di impugnazione, relativo all’accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti da superiore inquadramento (C4) accertato dalla sentenza di primo grado.

Il motivo è fondato.

Ed invero la sentenza impugnata ha innanzitutto accertato, anche in base alle prove raccolte in sede di gravame, l’esistenza del controverso rapporto di committenza da parte di Poste Tutela s.p.a. e conseguentemente l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il C. e tale società, escludendo tuttavia erroneamente il diritto alle differenze retributive, accertate dal Tribunale, per effetto della ormai esclusa ipotesi che il ricorrente non avesse fornito adeguata prova in ordine alla dedotta responsabilità solidale di Poste.

2.- Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 172,115 e 324 c.p.c.; degli artt. 2909,1306 e 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di scindere il mezzo di prova del credito vantato dal ricorrente a seconda della posizione sostanziale dei debitori convenuti nell’ambito di un medesimo giudizio, distinguendo tra l’obbligato principale e il coobbligato solidale, Poste Tutela s.p.a., ed imponendo nei confronti di quest’ultima un mezzo di accertamento distinto.

Il motivo è fondato per le stesse considerazioni sopra svolte, basandosi contraddittoriamente la Corte di merito sull’accertamento del giudice di primo grado (escluso dalla Corte di merito) in ordine all’accertamento del Tribunale circa la sussistenza del credito nei soli confronti dell’appaltatrice Securitalia.

3. Con terzo motivo il C. denuncia ancora un error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100,324 e 434 c.p.c.; nonchè degli artt. 2103 e 2909 c.c., nella parte in cui la Corte capitolina ha provveduto a riformare, in assenza di appello incidentale, il capo della sentenza di prime cure inerente l’inquadramento riconosciuto, non attribuendo neppure al C., la cui domanda era stata accolta in primo grado, un inferiore inquadramento intermedio per carenza di impugnazione, nonostante egli non avesse alcun interesse ad appellare il capo dalla sentenza relativo all’inquadramento, in quanto integralmente accolto in primo grado.

Il motivo, teoricamente fondato per le considerazioni sopra svolte e per il mancato riconoscimento di una qualifica intermedia in assenza di specifico motivo di gravame (cfr., contra, Cass. n. 8862/13, n. 22872/13, etc.), inerisce tuttavia in concreto ad un accertamento di fatto svolto dalla Corte di merito, sicchè resta assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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