Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5475 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9696-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.I., D.L., D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di TRIESTE del 10.10.06, depositata il 13/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2010 dal PreSidente Relatore FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Friuli Venezia Giulia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Udine nei confronti di B.I., D.L. e D.P.. Ha ritenuto in motivazione che anche all’accertamento parziale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis si applica l’agevolativa L. n. 413 del 1991, art. 38 e non l’art. 34. Confermava pertanto l’annullamento della cartella di pagamento per IRPEF 1986 impugnata.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti non si sono costituiti.

Con l’unico motivo si deduce, formulando idoneo quesito, la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, artt. 32, 33, 34, 36 e 38 in quanto l’accertamento parziale inibiva il ricorso al condono tombale ex art. 38, ma consentiva soltanto la dichiarazione integrativa semplice ex art. 36.

Il motivo è fondato. Hanno ritenuto le SS.UU. con sentenza n. 1064 del 2007 che: In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, la notifica di un accertamento parziale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis preclude al contribuente il ricorso alla procedura del cd. condono tombale, prevista dalla cit. L. n. 413, art. 38 per ottenere la definizione del periodo d’imposta inciso da detto accertamento, con la conseguente inidoneità allo scopo della eventuale domanda di definizione agevolata presentata ai sensi del suddetto art. 38, e con obbligo per il contribuente di avvalersi in ogni caso della dichiarazione integrativa semplice di cui all’art. 36 della medesima Legge, adeguando per intero tale dichiarazione al reddito accertato, al fine di conseguire l’estinzione della controversia per il periodo considerato”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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