Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5475 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29345-2014 proposto da:

COMUNE CALCO, c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4957/32/2014, emessa il 04/06/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il

25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4957/2014, depositata il 25 settembre 2014, notificata il 10 ottobre 2014, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Calco nei confronti del sig. T.V. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Lecco, che aveva accolto il ricorso del contribuente, avverso avviso di accertamento per omessa dichiarazione ai fini TARSU per gli anni d’imposta dal 2007 al 2012, con riferimento ad immobile catastalmente classificato C/2, di proprietà del contribuente quale titolare della ditta individuale “Impianti Termoidraulici di T.V.”.

Avverso la pronuncia della CIR il Comune di Calco ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo l’ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, pur accertando che l’unità immobiliare in oggetto non era mai stata oggetto di denuncia ai fini TARSU con riferimento alle superfici ed alla categoria risultanti in catasto, ha ritenuto che l’immobile dovesse essere tassato in base alla tariffa dovuta per ripostiglio dell’abitazione domestica del contribuente.

Con il secondo motivo il Comune denuncia altresì violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 76, 64 e 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui, pur avendo accertato la violazione da parte del contribuente dell’obbligo di denuncia, ha ritenuto non dovute le sanzioni irrogate con l’atto impositivo.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono manifestamente fondati.

E’ noto che il presupposto impositivo della TARSU (e delle successive imposte che ne hanno costituito variante) è, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62l’occupazione di locali nel territorio comunale nel quale sia attivato, in regime di privativa, da parte del Comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. L’occupazione è oggetto di obbligo di denuncia, al momento del suo inizio, ai sensi dell’art. 70 del citato decreto.

Eventuali situazioni che giustifichino esenzioni o riduzioni tariffarie devono essere addotte dal contribuente nell’ambito dell’onere informativo su di lui incombente.

La sentenza impugnata, pur dando atto dell’omissione dell’obbligo di denuncia da parte del contribuente, ha erroneamente disatteso, ai fini della determinazione della tariffa applicabile, le risultanze catastali che attestavano la classificazione C/2 (magazzini e locali di deposito) a servizio dell’immobile in proprietà del T. quale titolare dell’omonima ditta individuale, ritenendo l’insussistenza della violazione dell’obbligo, in caso di reiterazione della stessa, anno per anno.

In ciò, dunque, la sentenza impugnata si è posta in palese violazione dei principi espressi in materia da questa Corte (cfr., oltre alle pronunce richiamate in ricorso, Cass. sez. 6-5, ord. 25 marzo 2014, n. 6950; Cass. sez. 5, 5 maggio 2010, n. 10976; Cass. sez. 5, 7 agosto 2009, n. 18122), secondo cui, se il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, nondimeno, poichè ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, in caso di denuncia incompleta, infedele o omessa, come appunto nella fattispecie in esame, l’obbligo di formularla si rinnova di volta in volta anno per anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del citato decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Avuto riguardo all’andamento globale del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando a carico del contribuente, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimato alla rifusione in favore del Comune di Calco delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 510,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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