Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5474 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 05694/2018 R.G. proposto da:

BPER BANCA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, quale

procuratrice speciale di MUTINA SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO VOLINO;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI,

presso lo studio dell’avvocato MARIA DI RITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHRISTIAN CECERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2643/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la BPER – nella qualità di procuratrice speciale di Mutina srl ricorre, affidandosi ad un motivo articolato su due profili con atto notificato a partire dal 12/01/2018, per la cassazione della sentenza n. 2643 del 14/06/2017 della Corte d’appello di Napoli, con cui, in accoglimento del gravame, è stata accolta l’opposizione di R.S. all’esecuzione promossa presso il terzo Banca della Campania spa dalla Nettuno Gestione Crediti spa quale mandataria di Mutina srl, a sua volta cessionaria in blocco dei crediti in sofferenza della Banca della Campania, successore della Banca Popolare dell’Irpinia, in cui favore era stato concesso l’azionato decreto ingiuntivo n. 81/96 del Tribunale di Avellino;

resiste con controricorso il R.;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono ritualmente depositate memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

va preliminarmente esclusa la ritualità del deposito della memoria del controricorrente, siccome pervenuta a mezzo posta, tale modalità essendo ammessa – ex art. 134 disp. att. c.p.c. – esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (Cass. ord. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016,n. 6230; Cass., ord. 20/10/2014, n. 22201; Cass. ord. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; anche dopo la novella del 2016, per la memoria ex art. 380-bis c.p.c.: Cass. ord. 10/08/2017, n. 19988);

ciò posto, dei motivi di doglianza (uno, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c.”; l’altro “in via alternativa… violazione o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c.”), come pure delle altre difese del controricorrente, è del tutto superflua anche la sola illustrazione, per la manifesta tardività del ricorso;

infatti, pacificamente inquadrandosi la controversia in un’opposizione all’esecuzione, essa è esente dalla sospensione feriale dei termini (tra le innumerevoli, si veda affermato tale principio anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonchè: Cass., ord. 07/04/2016, n. 6808; Cass., ord. 10/02/2017, n. 3670);

pertanto, nella specie è stato violato il termine – ormai semestrale, per essere il giudizio in primo grado iniziato dopo il 04/07/2009 – ex art. 327 c.p.c., essendo decorsi più di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui gravata (14/06/2017) e la notifica del ricorso per cassazione (non prima del 12/01/2018, stando alla specifica apposta dall’UNEP Napoli sul retro del ricorso, come da copia versata in atti);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte – in relazione peraltro alla sola attività ritualmente svolta e quindi esclusa la remunerazione di quella relativa alla memoria, irritualmente prodotta – e con l’attribuzione chiesta dal suo difensore avv. Christian Cecere;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con distrazione al difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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