Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5474 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5474 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 26926-2015 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 – LANCIANO, VASTO,
CHIETI, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO NIARESCA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALERIO SPEZIALE;
– ricorrente contro
PERULLI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI FANO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 834/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARIN IS.

che, con sentenza del 16 luglio 2015, la Corte d’Appello di L’Aquila, in
parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Vasto, mentre
ribadiva l’accoglimento della domanda proposta da Barbara Perulli nei
confronti dell’Azienda Sanitaria Locale 02 Chieti, Lanciano, Vasto
avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine
conclusi tra le parti e la conseguente conversione a tempo indeterminato
del rapporto con riammissione in servizio della Perulli, riformava la
pronunzia di rigetto resa dal primo giudice in ordine al risarcimento del
danno, condannando la ASL al pagamento di venti mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto percepita;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questo ritenuto
applicabile, ai fini della determinazione del c.d. danno comunitario, il
parametro dato dall’art. 181. n. 30071970;
per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL, affidando
l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste con contro ricorso la Perulli;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la nullità
della sentenza e del procedimento, lamenta a carico della Corte
Ric. 2015 n. 26926 sez. ML – ud. 20-12-2017
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RILEVATO

territoriale l’illegittimo accertamento della contumacia della ASL,
dichiarata a fronte dell’omessa notifica alla medesima dell’atto di
appello, alla quale soltanto era riconducibile l’irregolare costituzione in
giudizio della ASL;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa

comma 198, 1. n. 266/2005, dell’art. 3, commi 3 e 4 1. Regione Abruzzo
n. 26/2006 e dell’art. 1, commi 66-105 1. n. 191/2009, degli artt. 1 e 10
dIgs. n. 368/2001 e delle clausole 1 e 5 dell’Allegato 1 alla Direttiva
99/70/CE, l’ASL ricorrente lamenta come la pronunzia della Corte
territoriale in ordine alla contumacia nel giudizio di appello le abbia
impedito la riproposizione delle difese tese ad affermare la legittimità
delle causali invocate a giustificazione dell’assunzione a termine anche in
ragione delle normative statali e regionali impositive di una riduzione dei
costi di gestione;

che, il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001, 36, d.lgs. n. 165/2001, 2697
e 2126 c.c. ed al vizio di omessa o carente motivazione, è inteso a
censurare la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla
Corte territoriale in ordine alla configurabilità in re ipsa del danno
conseguente all’illegittima assunzione a termine;

che, nel quarto motivo, recante la denuncia della violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001, 36, d.lgs. n. 165/2001 e 18
1. n.300/1970, la ASL ricorrente deduce l’erroneità del criterio accolto
dalla Corte territoriale ai fini della determinazione del danno
comunitario;

che il primo motivo è fondato alla stregua dell’orientamento accolto da
questa Corte (cfr. Cass. 24.7.1998, n. 7283) per cui, nel caso di notifica

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applicazione dell’art. 1, commi 95, 98 e 180, 1. n. 311/2004, dell’art. 1,

dell’atto di appello nulla perché, come nel caso di specie, effettuata
direttamente alla parte e non al procuratore costituito ed in difetto di
costituzione in sanatoria dell’appellato, il non aver disposto da parte del
giudice del gravame la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291
c.p.c., determina la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha

giudizio sul gravame, comunque ammissibile ove tempestivamente
proposto, per essere la nullità non afferente ad esso in senso sostanziale
ma solo alla sua notificazione, dovrà essere da questa Corte rinviato ad
altro giudice d’appello, innanzi al quale il giudizio stesso, essendo ormai
l’atto relativo venuto a conoscenza dell’appellato e, quindi, superflua la
sua nuova notificazione, potrà essere semplicemente riassunto nelle
forme di cui all’art. 392 c.p.c.;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, tale motivo di
ricorso va accolto, con assorbimento degli altri e la sentenza impugnata
cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa
composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per
l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche, per le spese, alla Corte d’Appello di
L’Aquila, in diversa composizione.

definito, sicché, qualora tale vizio venga rilevato in sede di legittimità, il

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