Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5474 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3836-2016 proposto da:

D.B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO N 10, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE BUGGEA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.D. ha proposto opposizione avverso due cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscossione della provincia di Agrigento.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Canicattì.

Il Tribunale di Agrigento ha annullato la decisione di primo grado, ritenendo non integro il contraddittorio, per non essere stato chiamato in giudizio l’ente creditore, e ha quindi rimesso le parti davanti al primo giudice.

Ricorre il D.B., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso Riscossione Sicilia S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ prioritario logicamente l’esame del terzo motivo di ricorso, relativo alla questione dell’integrità del contraddittorio.

Con tale motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione della L. n. 112 del 1999, art. 39. Violazione art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Le sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269) hanno chiarito che “se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito; in ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio” (il principio enunciato dalle sezioni unite risulta confermato successivamente da numerose pronunzie a sezioni semplici; fra le altre, cfr.: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).

Il giudice di merito, nell’annullare la sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, non si è conformato a tale principio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per consentire l’esame del merito dell’opposizione.

2. Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso riguardano questioni di merito in relazione alle quali la sentenza impugnata non si è pronunziata, essendosi limitata a ravvisare – quale questione pregiudiziale assorbente – la non integrità del contraddittorio, e che pertanto restano impregiudicate, in quanto dovranno essere nuovamente prese in esame in sede di rinvio.

I relativi motivi di ricorso sono pertanto inammissibili.

3. Sono dichiarati inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso; è accolto il terzo motivo, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Agrigento, quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso; accoglie il terzo motivo e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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