Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5473 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 05050/2018 R.G. proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 3,

presso lo studio dell’avvocato MAURO LIVI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO DAVERIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

29/11/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto notificato il (OMISSIS), per la cassazione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dalla Corte di appello di Torino ed indicata come pronunciata il 29/11/2017 e comunicata a mezzo p.e.c. dalla cancelleria il 07/12/2017, di declaratoria di inammissibilità – per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento – del suo appello solo quanto al capo della compensazione delle spese avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 218 del 27/04/2017, per il resto di accoglimento – per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi di Cass. Sez. U. 23397/16 – della sua opposizione al pignoramento presso terzi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, per crediti oggetto di cartelle esattoriali;

l’intimata si limita a depositare memoria con dichiarazione di volontà di partecipare alla discussione orale;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

la ricorrente si duole, coi primi due motivi, di violazione delle norme sulla compensazione delle spese di lite (primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; secondo motivo: omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e all’art. 2953 c.c.), ma censurando direttamente l’ordinanza di appello, anzichè, come prescrive il sistema introdotto con l’art. 348-bis c.p.c. e ss., la sentenza di primo grado l’appello avverso la quale quella ordinanza ha definito: (j X/ invero, nelle conclusioni non vi è richiesta di cassazione della sentenza di primo grado ed il ricorso non è contro di essa rivolto; ma in tal modo la ricorrente investe allora l’ordinanza per vizi relativi al merito della decisione con quella adottata e, in quanto tale, in modo inammissibile in base ai principi elaborati da Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914;

e tanto preclude perfino il rilievo della radicale inammissibilità della prospettazione di vizi motivazionali come quelli resi oggetto del secondo motivo, dopo l’art. 360 c.p.c., novella del n. 5, come interpretata da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, nonchè di quella di censure a decisioni in punto di compensazione o di riscontro dei presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., quelle investendo comunque scelte latamente discrezionali del giudice del merito e, in quanto tali, insuscettibili di essere riesaminate in questa sede;

il ricorso va così dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per non avervi svolto rituale attività difensiva l’intimata, non bastando la sola memoria dell’Avvocatura erariale, tardivamente proposta e non notificata ad alcuno;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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