Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5473 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 26/02/2021), n.5473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21212-2015 proposto da:

D.S., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATTEO CAVALLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/03/2015 R.G.N. 1040/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva rigettato la domanda di D.S., commessa giudiziaria inquadrata come Al, volta ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni derivati dal demansionamento e dalla condotta vessatoria, integrante mobbing o straining, subita a partire dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS); la Corte ha precisato che, quanto alla dequalificazione, sebbene nelle conclusioni fosse menzionato l’intero arco temporale (OMISSIS)/(OMISSIS), nella narrativa e nei capitoli di prova l’inattività era stata riferita al solo periodo (OMISSIS);

essa ha poi rilevato come la stessa lavoratrice avesse ammesso di essere stata, nel corso degli anni, spostata da una cancelleria all’altra per soddisfare le varie esigenze di servizio, precisando quindi che l’impiego per la custodia ed il controllo del piano ove erano situate stanze di magistrati, di cui al periodo a tal fine rilevante e come sopra delimitato, non poteva configurare un demansionamento, trattandosi di compiti riconducibili all’area A nella quale sono inquadrati i dipendenti che svolgono mansioni elementari per il cui espletamento non è richiesta una particolare competenza, aggiungendo che in ogni caso la lesione alla professionalità non si può realizzare per limitati periodi di tempo, con principio destinato a maggior ragione a valere nei casi di mansioni semplici da svolgere;

la Corte territoriale ha altresì escluso che fosse stata offerta la prova della denunciata condotta vessatoria ed ha ritenuto sufficiente per la decisione della causa la valutazione della produzione documentale, osservando rispetto ad essa come gli ordini di servizio percepiti come vessatori fossero indirizzati a tutto il personale inquadrato nell’area A e come la appellante non avesse mai impugnato le contestazioni disciplinari che le erano state fatte;

infine, i giudici di appello rimarcavano come le note e le segnalazioni provenienti dagli operatori e dai diversi responsabili delle cancellerie, ossia da una pluralità di soggetti, portavano a ritenere che quanto esposto dalla ricorrente non fosse da riportare al mobbing, ma si trattasse semplicemente di una “difficile interazione personale” con gli altri addetti all’ufficio;

2. la D. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui poi ha aggiunto memoria;

il Ministero della Giustizia ha resistito attraverso controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonchè degli artt. 115,116 e 421 c.p.c., oltre ad omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia;

secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che essa non era mai rimasta inattiva, essendo stato evidenziato fin dal ricorso di primo grado il fatto che dal giugno al settembre 1999 era stata lasciata priva di compiti, rimarcando altresì come il pur breve periodo di inattività avrebbe dovuto essere accertato in quanto propedeutico alla domanda di risarcimento per violazione dell’art. 2087 c.c.;

con il secondo motivo è addotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 115,116 e 421 c.p.c. ed ancora omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia;

la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ammesso le prove testimoniali dedotte al fine di comprovare il mobbing e sottolinea come la reiterata utilizzazione del procedimento disciplinare costituisse, secondo costante giurisprudenza, uno degli indici rivelatori delle situazioni di mobbing;

2. i motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono inammissibili;

quanto al demansionamento, l’affermazione per cui la Corte territoriale avrebbe trascurato i passaggi del ricorso di primo grado in cui era stata dedotto che tra giugno e settembre 1999 la D. era rimasta priva di compiti, nulla adduce rispetto alla coesistente ed autonoma ratio decidendi con cui i giudici di appello hanno sostenuto che – “inoltre” – il breve periodo e la scarsa tecnicità delle mansioni avrebbero impedito comunque il realizzarsi di una lesione alla professionalità;

il primo motivo di ricorso fa in effetti riferimento, in senso critico, a quest’ultima ratio decidendi, ma senza specificare ragioni per cui essa avrebbe portato ad escludere erroneamente il demansionamento, quanto al fine di sostenere l’altro capo di domanda, quello inerente al mobbing, nel senso che quel periodo di inattività, insieme con gli altri elementi dedotti in causa, avrebbe potuto contribuire a delineare quella (diversa) fattispecie lesiva dei diritti del lavoratore; pertanto, rispetto al demansionamento in sè considerato vale il consolidato principio per cui “ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile” (Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);

venendo allora al mobbing, va subito detto che la critica incentrata sulla mancata ammissione dei capitoli di prova destinati alla sua dimostrazione è inammissibile perchè generica, non riportando il testo di tali deduzioni istruttorie;

la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

restano, sempre quanto a mobbing, i profili di censura (di cui alla parte finale del primo motivo) in ordine al periodo di asserita inattività tra (OMISSIS) e la deduzione (di cui alla parte finale del secondo motivo) per cui anche l’esercizio reiterato del potere disciplinare sarebbe ragione di possibile persecuzione illecita del lavoratore;

la Corte territoriale ha tuttavia affermato di condividere quanto affermato dal Tribunale, ovverosia che dovesse essere escluso il mobbing, quale forma di persecuzione intenzionale, per il fatto che gli ordini di servizio assunti riguardavano tutto il personale, nonchè per l’esistenza di note o segnalazioni di vari responsabili delle cancellerie e di operatori, da cui si desumeva che più soggetti autonomamente avevano riferito di essere stati interessati da un diretto coinvolgimento in difficili interazioni con la ricorrente, nonchè appunto sulla sussistenza di contestazioni mosse alla ricorrente “risultate fondate e mai impugnate”;

in tale complessivo e completo quadro motivazionale, i due elementi sopra menzionati (inattività per un trimestre; reiterarsi di sanzioni disciplinari), anche ove si volesse riconoscere un inquadramento delle censure nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 menzionata in entrambi i motivi di ricorso, restano del tutto generici e come tali inidonei a svelare una loro decisività, tenuto conto del breve periodo di (asserita) inattività e della laconicità della deduzione rispetto a sanzioni disciplinari, la cui neppure contestata legittimità intrinseca, in mancanza di altri elementi più specifici, non consente di certo una valutazione in senso sfavorevole per il datore di lavoro (v. anche Cass. 10 novembre 2017, n. 26684);

3. all’inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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