Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5473 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5473 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 26668-2015 proposto da:
BASSI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato ETTORE MARIA
CERASA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
RIVA DEL SOLE SPA, in persona del legale rappresentante
elettivarnente domiciliata in RONL\, VICOLO DELL’ORO 24, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO COEN, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO RUBEN;
– controricorrente avverso la sentenza n. 272/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 07/07/2015;

Data pubblicazione: 07/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 7 luglio 2015, la Corte d’Appello di Firenze,

domanda proposta da Felice Bassi nei confronti della Riva del Sole
S.p.A., avente ad oggetto l’accertamento dello svolgimento, in una con il
ruolo di Direttore generale addetto alla gestione dei complessi ricettivi
della Società assegnato in regime di subordinazione, dei compiti di
amministratore della stessa e la condanna di questa alla corresponsione
in suo favore del relativo compenso;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
non provata l’assunzione di tale ruolo in ragione del costante rapporto
del Bassi con il Consiglio di Amministrazione cui doveva farsi risalire
ogni responsabilità decisoria, sicché la discrezionalità, pur riconosciuta al
Bassi, non eccedeva i poteri institori e di rappresentanza propri del
ruolo rivestito quale Direttore generale;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bassi, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la
Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a
Ric. 2015 n. 26668 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

confermava la decisione del Tribunale di Grosseto e rigettava la

carico della Corte la mancata considerazione di risultanze istruttorie da
cui risulta in capo al Consiglio di Amministrazione essenzialmente una
funzione di ratifica successiva delle decisioni gestionali assunte dal Bassi
in piena autonomia;

che il motivo deve ritenersi inammissibile risolvendosi la censura

istruttorie, in particolare con riferimento all’intensità del rapporto del
Bassi con il Consiglio di Amministrazione della Società e delle modalità
di intervento di questo sulle decisioni assunte dal primo, del tutto
estraneo all’ambito del presente giudizio di legittimità;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017

sollevata nella sollecitazione ad un riesame nel merito delle risultanze

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