Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5473 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18751-2007 proposto da:

SOCIETA’ GEG a r.l. in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA GABRIELE, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 20.11.06, depositata il 27/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c. con la quale è stata proposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla C.E.G. gestioni edili generali s.r.l.

avverso sentenza della CTR del Lazio e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in quanto l’atto è stato notificato solo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non all’Agenzia delle Entrate controparte unica nel giudizio di appello.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita, la quale ha depositato memoria considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Ai rilievi contenuti nella memoria ha risposto Cass. n. 1123 del 2009: In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata al solo Ministero dell’economia e delle finanze è da considerarsi inesistente. L’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto ex nunc, e pertanto l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione. Non si deve provvedere in ordine alle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010 Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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