Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5473 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 979-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFREDO LOVELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGET S.P.A.; SUPERGEST DUE S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2730/2015 del TRIBUNALE di TARANTO del

4/09/2015, depositata il 10/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. ha proposto opposizione nell’ambito di un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi promosso nei suoi confronti dall’agente della riscossione.

Il Tribunale di Taranto ha qualificato la domanda in parte come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e ha dichiarato entrambe le suddette opposizioni inammissibili.

Avverso la pronunzia di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ricorre la M., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia “violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 57 e 50 in relazione alla norma contenuta nell’art. 617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Il giudice di merito ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dalla M. per lamentare la nullità dell’atto di pignoramento a causa dell’omessa notificazione dell’avviso di pagamento, ritenendola una opposizione concernente la notifica del titolo esecutivo, come tale non consentita in caso di riscossione per crediti tributari, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57.

In senso contrario, si deve invece rilevare che la notificazione dell’avviso di pagamento – che deve precedere l’inizio dell’espropriazione, laddove essa non sia iniziata nell’anno dalla notificazione della cartella di pagamento, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, – non può essere equiparata alla notificazione del titolo esecutivo (ma, semmai, alla notificazione dell’atto di precetto).

Di conseguenza, la sua omissione determina una nullità dell’atto di pignoramento denunziabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non trattandosi di vizio relativo alla notificazione del titolo esecutivo e non rientrando quindi nel divieto previsto (per la riscossione delle entrate di natura tributaria) da D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. b), (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235).

L’opposizione della M. è dunque ammissibile, sotto questo profilo.

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso hanno ad oggetto la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale – dopo avere affermato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi con la quale era stata denunziata la nullità del pignoramento per la mancata notificazione dell’avviso di pagamento – afferma che la notificazione dell’avviso di pagamento era in realtà avvenuta regolarmente.

Tali motivi sono inammissibili in base al principio di diritto per cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555).

3. Il primo motivo del ricorso è accolto; gli altri sono dichiarati inammissibili.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, che dovrà esaminare il merito dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla M. ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e all’esito liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso;

– accoglie il primo motivo e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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