Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5472 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04372/2018 R.G. proposto da:

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO BARIGELLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1102/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

ANAS spa ricorre, affidandosi a due motivi e con atto notificato a mezzo p.e.c. addì (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 1102 del di 01/08/2017 della Corte di appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la reiezione – da parte del Tribunale di Urbino – di una complessa opposizione, qualificata per alcuni versi all’opposizione e per altri agli atti esecutivi, da quella dispiegata avverso le ordinanze rese – il 28/02/2008 ed il 28/10/2008 – dal giudice dell’esecuzione per obblighi di fare ai suoi danni intentata da E.E. davanti al Tribunale di Urbino;

resiste con controricorso l’intimato;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

i motivi di ricorso (il primo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c.; il secondo, di violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 49) si riferiscono chiaramente soltanto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso i capi della sentenza di primo grado resi su quegli specifici capi di opposizione che il relativo giudice ha qualificato come domanda ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: non risultano invero quei motivi dispiegati, nè del resto in alcun modo riferibili, alla declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso i capi della stessa sentenza di primo grado resi sui capi di opposizione che il tribunale ha qualificato come domanda di opposizione agli atti esecutivi; se tanto comporta il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità dell’appello sui capi di sentenza definitori di un’opposizione agli atti esecutivi (peraltro corretta, atteso il notorio regime di impugnazione di questi), al contempo implica la manifesta fondatezza del ricorso oggi proposto avverso l’analoga pronuncia di inammissibilità, come riferita all’appello avverso i capi aventi ad oggetto opposizione ad esecuzione, in quanto tale ultima pronuncia – che a sua volta si fonda sull”applicabilità alla fattispecie del regime intermedio di non appellabilità neppure delle opposizioni ad esecuzione, vigente dal 01/03/2006 al 04/07/2009 – è manifestamente erronea in punto di diritto;

infatti, in base a giurisprudenza di legittimità consolidata da lunghissimo tempo anteriore alla data di decisione della qui gravata sentenza, ciò che conta al riguardo, in dipendenza della particolare formulazione della norma, è il tempo non già di instaurazione del giudizio di primo grado, ma quello di pubblicazione della sentenza resa all’esito di quello (tra moltissime, v.: Cass. ord. 07/12/17, n. 29480; Cass. ord. 05/05/17, n. 10932; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11844, punto 5.3 della motivazione; Cass. 25/02/2016, n. 3703, con ulteriori riferimenti ai precedenti, intervenuti fin dal 2010; Cass. 15/10/2015, n. 20886);

ed a tale orientamento ermeneutico è immotivatamente e manifestamente contraria la sola ratio decidendi sul punto in contrario addotta dalla qui gravata sentenza, la quale non investe affatto le ulteriori circostanze dedotte in controricorso nel tentativo di dimostrarne la correttezza e ribadite – pertanto, vanamente – in memoria in punto di qualificazione corretta della domanda originariamente proposta;

il ricorso va – di conseguenza – accolto e la statuizione di inammissibilità dell’appello, benchè limitatamente a quello proposto contro i capi della sentenza di primo grado che hanno definito domande qualificate in quella sede come opposizione ad esecuzione, va cassata senz’altro, con rinvio alla medesima corte territoriale – ma in diversa composizione – al fine di esaminare quel gravame, ritenuto non inammissibile in dipendenza del tempo di instaurazione del giudizio di primo grado, sotto ogni altro profilo in rito e, se del caso, nel merito;

per la peculiarità della condotta processuale delle parti vanno in questa sede adottate le statuizioni sulle spese del presente giudizio di legittimità, nei sensi di cui in dispositivo;

infine, va dato atto che non sussistono – sia perchè il ricorso è stato accolto, sia perchè la ricorrente, difesa dall’Avvocatura dello Stato, era ab initio esente dal suo versamento (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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