Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5472 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F., rappresentato e difeso da se medesimo ex art.

86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle

Iris n. 18, presso lo studio dell’Avvocato Filippo De Giovanni;

– ricorrente –

contro

P.G., in proprio e quale erede di P.F.,

M.G. e M.V., quali eredi di P.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 599/09,

depositata in data 21 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocato A.F. ha chiesto al Tribunale di Torino l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di P. G. e P.F., per l’importo di Euro 2.541,87, a titolo di prestazioni professionali svolte in favore delle ingiunte;

che avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione P. G. e P.F., le quali hanno eccepito preliminarmente il difetto di competenza per valore dell’adito Tribunale, indicando come competente il Giudice di pace; nel merito, hanno chiesto il rigetto della pretesa e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni;

che l’ A. ha aderito all’eccezione di incompetenza;

che il Tribunale di Torino, con sentenza in data 8 marzo 2007, ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e ha condannato l’ A. al pagamento delle spese di lite;

che il Tribunale ha inoltre ritenuto che non dovesse essere disposta la rimessione delle parti dinnanzi al giudice competente;

che l’ A. ha proposto appello dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse disposto la riassunzione della causa dinnanzi al giudice competente e della condanna alle spese;

che hanno resistito P.G. e M.V. e M.G., questi ultimi quali eredi di P. F.;

che la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 21 aprile 2009, ha accolto parzialmente l’appello, disponendo la riassunzione della causa dinnanzi al Giudice di pace di Torino, competente per valore, e ha invece rigettato il gravame relativo al capo di condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, compensando le spese del giudizio di appello;

che, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che, considerato l’esito del giudizio, connotato da un parziale accoglimento dell’appello, ricorressero giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di appello;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso A.F. sulla base di due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello tenuto conto che la regolamentazione delle spese va effettuata unitariamente sulla base dell’esito finale del giudizio, sicchè avrebbe dovuto disporre la compensazione tra le parti sia per ragioni di merito che per ragioni processuali, dipendendo l’erronea adozione del decreto ingiuntivo dall’errore del giudice che non aveva rilevato la propria incompetenza;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, osservando che il giudice di appello deve procedere d’ufficio, in caso di accoglimento del gravame, ad una nuova regolamentazione delle spese e non può disporre la compensazione delle spese del solo grado di gravame;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Il primo motivo, infatti, è privo della formulazione del quesito di diritto, che, peraltro, non può neanche essere desunto dalla esposizione del motivo.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, risulta del pari inammissibile, giacchè con tale motivo il ricorrente, lungi dal dedurre un vizio di motivazione, formula una censura di violazione nell’applicazione delle norme in materia di spese, e in particolare di quella che non consentirebbe la liquidazione delle spese con riferimento ai gradi, dovendosi invece fare riferimento all’esito complessivo della lite. Il motivo, dunque, avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

considerato che il ricorrente, ricevuta la comunicazione della relazione, ha depositato memoria, evidenziando come in realtà il quesito fosse stato formulato in ricorso;

che in effetti, prima della esposizione dei motivi, il ricorrente ha chiesto di sapere dalla Corte di cassazione “se il Tribunale di Torino che ha assunto, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo e gli atti allo stesso alligati era tenuto e/o aveva dovere giuridico di controllare ed esaminare il contenuto e le alligazioni del ricorso e di provvedere sullo stesso ai sensi dell’art. 640 c.p.c., sussistendo prova di mal governo e di imprudenza”;

che tale quesito, ad avviso del Collegio, non è tuttavia idoneo ad integrare il requisito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis;

che, invero, il quesito si riferisce al mancato rilievo, da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, della propria incompetenza e della mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 640 cod. proc. civ., laddove la statuizione contenuta nella sentenza impugnata che forma oggetto di specifica censura attiene alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello;

che appare dunque evidente la non congruenza del proposto quesito con la statuizione impugnata; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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