Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5472 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5472 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 26393-2015 proposto da:
COSTRUZIONI GENERALI SRL, in proprio e quale capo
mandataria dell’ATI ING. ORFEO NIAZZITELLI SPA – GETO SPA
– CEGAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36,
presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUNIIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISABELLA VITALE;
– ricorrente contro
DONATO NICOLA;
– intimato –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. R.G. 663/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVATO

che, con sentenza del 5 maggio 2015, la Corte d’Appello di Catanzaro,
confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava
l’opposizione proposta dalla Costruzioni Generali S.p.A. avverso il
decreto ingiuntivo ottenuto a carico della stessa da Nicola Donato per il
pagamento delle retribuzioni riconosciutegli a titolo di risarcimento del
danno da altra sentenza dello stesso Tribunale dichiarativa
dell’illegittimità del licenziamento dalla medesima intimatogli;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
che i conteggi allegati dal Donato al ricorso per ingiunzione, in assenza
di specifica contestazione da parte dell’opponente che agisce in veste di
convenuto in senso sostanziale con i conseguenti oneri di allegazione e
prova, costituivano prova idonea del credito azionato;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo privo di rubrica, poi illustrato con
memoria, in relazione alla quale l’intimato non ha svolto alcuna attività
difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO
Ric. 2015 n. 26393 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

MARINIS.

-

che, con l’unico motivo, neppure rubricato e svolto non con riferimento
al testo della sentenza impugnata, non corrispondendo a questo quello
che risulta riportato in ricorso, la Società ricorrente, imputa alla Corte
territoriale la mancata verifica del requisito della certezza del credito e
l’omessa pronunzia in ordine all’aliunde perceptum, questione che

che il motivo deve ritenersi inammissibile, atteso che, da un lato, anche a
motivo del travisamento del testo dell’impugnata sentenza, l’argomento
su cui questa fonda l’operata verifica della certezza del credito, ovvero la
mancata contestazione dei conteggi prodotti a corredo del decreto
ingiuntivo, non risulta neppure fatto oggetto di specifica censura,
mentre, dall’altro, la denunciata omessa pronunzia in ordine all’aliunde
perceptum non è qui neppure deducibile, non dando conto la ricorrente,
in difformità dall’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di
questa Corte, della necessaria acquisizione al giudizio di allegazioni in
fatto da chiunque provenienti ad esso relative che avrebbero impegnato
il giudice del merito a pronunziare a riguardo;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile, senza attribuzione di spese, non avendo
l’intimato svolto alcuna attività difensiva

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

assume essere rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

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