Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5472 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27977/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 695/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

24/03/2015, depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M. agì in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Firenze, che liquidò in favore dell’attore la somma di Euro 163.643,02.

La Corte di Appello di Firenze, esclusa la legittimazione iure proprio di G.I., costituitasi nel giudizio di secondo grado in proprio e quale erede del P., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato in favore di quest’ultima (a titolo ereditario) il risarcimento per il minore importo di Euro 113.368,71.

Ricorre il Ministero della Salute, sulla base di cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero, nonostante che fosse stata data la prova della effettuazione dei controlli sulle due sacche di sangue trasfuse”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto esistente l’onere della prova a carico del Ministero, relativamente alla specificazione degli esami virologici che erano stati effettuati”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver ritenuto esistente l’onere della prova a carico del Ministero, relativamente alla specificazione degli esami virologici che erano stati effettuati”.

Con il quarto motivo si denunzia “omesso esame in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere – nella sostanza esaminato la eccezione formulata dal Ministero circa la esistenza dei controlli”.

Con il quinto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto sussistente la responsabilità colpevole del Ministero, a fronte di danni da trasfusione somministrata nel (OMISSIS), quando il Ministero aveva – già da tempo – fornito alle strutture del SSN le direttive circa il corretto uso del sangue da destinare alle emotrasfusioni”.

I motivi del ricorso, relativi all’accertamento del nesso di causa e della colpa del Ministero in relazione all’evento dannoso, sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

La corte di appello ha deciso la controversia facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in materia di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da contagio dei virus HBV, HCV e HIV a seguito di emotrasfusioni, secondo i quali “nell’accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899; Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014, Rv. 633717) e, in particolare, “in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.), allorchè la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008, Rv. 600915; Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600920; Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016, Rv. 639331).

Nella specie, è stata ritenuta integrata la prova presuntiva del nesso causale tra le trasfusioni effettuate al P. nel (OMISSIS) presso l’Ospedale (OMISSIS) in occasione di un trapianto di rene e la contrazione del virus HCV da parte dello stesso, nonchè la colpa del Ministero per non avere operato i necessari controlli al fine di garantire la sicurezza del sangue utilizzato, sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi istruttori acquisiti, ed è stato evidenziato in particolare che la positività del P. al virus HCV era insorta subito dopo le trasfusioni (mentre subito prima i medesimi esami avevano dato esito negativo), che uno dei donatori del plasma utilizzato per le trasfusioni non era risultato più rintracciabile, che non risultava l’esatto dettaglio dei controlli virologici in concreto effettuati su una delle sacche di sangue utilizzate e che non erano stati neanche allegati dal Ministero i sistemi di selezione e controllo dei donatori e di verifica sul rispetto delle direttive impartite.

Le norme di diritto richiamate dal ministero ricorrente non possono quindi ritenersi in alcun modo violate, e tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione risultano correttamente presi in esame.

Nella sostanza, il ricorso tende ad ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è dirsi per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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