Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5471 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA ETR s.p.a. (già Equitalia Foggia s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato CIARAMBINO

Mario A., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n.

269, presso lo studio dell’Avvocato Potito Flagella;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera n. 185/08,

depositata in data 12 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010, comunicata alle parti e al Pubblico Ministero:

“EQUITALIA ETR s.p.a. impugna per cassazione la sentenza n. 185/08, depositata in data 12 giugno 2008, con la quale il Giudice di pace di Lucera ha accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta da M.M., ritenendo violato l’obbligo di indicazione nell’atto impugnato del responsabile del procedimento.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, apparendo il ricorso stesso inammissibile per diverse e concorrenti ragioni.

In primo luogo, il ricorso è del tutto privo della esposizione sommaria dei fatti della causa; difetta inoltre l’esplicita formulazione di un motivo di cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.. Il ricorso, infine, non contiene la formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. Ed è noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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