Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5471 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27903/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

N. 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentato e

difeso dagli avvocati STEFANO BERTONE, STEFANO COMMODO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1596/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Firenze.

La Corte di Appello di Firenze, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il R., sulla base di sei motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il Ministero intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare dell’art. 2697 c.c. e artt. 167, 112 115, 116 c.p.c.: l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute era nulla per violazione dell’onere della prova in tema di prescrizione e contenuti della prova medesima, incombente su chi la eccepisce”.

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura risulta estranea alla effettiva ratio decidendi della decisione impugnata sul punto.

La corte di appello ha infatti dichiarato inammissibile il motivo di gravame avente ad oggetto il mancato rilievo di ufficio della nullità dell’eccezione di prescrizione sollevata dal ministero convenuto perchè non era stata sollevata dall’attore la relativa controeccezione in primo grado (rilevandone altresì l’infondatezza solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite).

Il ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, ribadisce la pretesa nullità dell’eccezione di prescrizione, ma non esprime alcuna specifica critica con riguardo alla effettiva ragione della decisione impugnata, e cioè la ritenuta inammissibilità del suo motivo di gravame sul punto, per difetto di controeccezione.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c. e all’art. 2697 c.c. in tema di dies a quo”.

Con il terzo motivo si denunzia “segue: sulla mancata corretta valutazione del patrimonio di conoscenze del danneggiato. Principi generali. Violazione art. 2947 c.c., comma 3, artt. 2946, 2935 c.c., in rapporto agli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.”.

Con il quarto motivo si denunzia “Falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938, 2941, 2943, 2945 c.c. – art. 2947 c.c., comma 3 e artt. 452 e 438 c.p., nonchè 2697 c.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., in relazione al profilo della prescrizione del diritto vantato da parte appellante applicabilità dell’art. 2947 c.c., comma 3, alle fattispecie di epidemia colposa aggravata”.

Il secondo ed il terzo motivo esprimono una censura unitaria, relativa alla questione della data di decorrenza della prescrizione.

Il quarto motivo, invece riguarda, la durata del suddetto termine. Anch’essi peraltro (come il primo motivo) esprimono censure estranee alla effettiva ratio decidendi della decisione impugnata.

La corte di appello ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo motivo del gravame proposto dal R. (aventi ad oggetto la questione della decorrenza del termine di prescrizione) per la novità delle relative allegazioni e per difetto di specificità, non ravvisando in essi la critica alle argomentazioni e agli accertamenti di fatto operati dal giudice di primo grado (anche in tal caso ne ha poi rilevato altresì l’infondatezza solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite). Ha dichiarato inammissibile il quarto (relativo alla durata della prescrizione per la sussistenza del reato di epidemia colposa), in quanto fondato su allegazioni in fatto assolutamente nuove.

Con i motivi in esame, ancora una volta, il ricorrente si limita a ribadire le proprie argomentazioni in ordine alla corretta (a suo dire) individuazione della data di decorrenza della prescrizione e alla durata del relativo termine, ma non esprime alcuna specifica critica con riguardo alla effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, e cioè la ritenuta inammissibilità dei suoi motivi di gravame attinenti ai relativi punti, per difetto di specificità delle censure e novità delle allegazioni in fatto.

3. Il quinto motivo è intitolato “sulla responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale del Ministero nonchè sul quantum dei danni patiti dal signor R.”.

Si tratta di un motivo che non esprime alcuna censura, limitandosi a richiamare le difese ed istanze istruttorie sul merito delle domande proposte e non esaminate per l’assorbente rilievo della questione preliminare di merito della prescrizione.

Il motivo resta pertanto assorbito per l’inammissibilità dei primi quattro.

4. Con il sesto motivo si denunzia “Violazione di legge – artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., avendo dichiarato inammissibile l’appello del R..

Non è del resto sindacabile in sede di legittimità l’omesso esercizio (peraltro nella specie ampiamente e adeguatamente motivato) del potere discrezionale di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., in caso di soccombenza integrale di una delle parti (ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183; Sez. 1, Sentenza n. 18173 del 02/07/2008, Rv. 604461; Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581; Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005, Rv. 584700; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524).

5. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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