Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5470 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04417/2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO, in persona del Sindaco pro tempore, da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge

domiciliata ivi, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;

– ricorrente –

contro

ODA – OPERA DIOCESANA ASSISTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1905/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/12/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di San Marco d’Alunzio ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto notificato a mezzo p.e.c. alle 20.40 del (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 1905 del 14/12/2016, con la quale la Corte di appello di Catania, pur accogliendo il suo gravame avverso la sentenza del tribunale di quel capoluogo e – revocato il monitorio opposto – dichiarato l’incompetenza per territorio di quello in ordine alla pronuncia ed all’opposizione ad un decreto ingiuntivo nei suoi confronti conseguito dalla Opera Diocesana di Assistenza (a titolo di quota sanitaria per il ricovero di P.M.N. presso una casa di riposo in (OMISSIS)), ha compensato le spese dei due gradi di giudizio “in considerazione della natura meramente processuale della presente statuizione”;

l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

va premesso che il ricorso è ammissibile, perchè si è impugnato soltanto il capo sulle spese di una pronuncia declinatoria di competenza (per tutte: Cass. Sez. U. ord. 06/07/2005, n. 14205) e perchè è stato proposto negli ultimi minuti utili dell’ultimo giorno utile (cadendo il trecentosessantacinquesimo giorno dal deposito della sentenza gravata, maggiorato dei trentuno di sospensione feriale, domenica 14/01/2018, con conseguente proroga al successivo (OMISSIS));

il ricorrente si duole, mediante i tre motivi (dei quali è superflua l’analitica disamina, potendo procedersi ad un loro esame congiunto per la loro evidente intima connessione), della disposta compensazione, siccome fondata sulla natura processuale delle questioni trattate: e la complessiva doglianza è fondata;

invero, alla fattispecie si applica l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, cioè – atteso il deposito in cancelleria del ricorso per d.i. in data 26/01/2009 – nella versione risultante dalla sostituzione operata con la L. 28 dicembre 2005, n. 263: la quale, com’è noto, si era limitata ad imporre l’espressa menzione in motivazione dei giusti motivi in base ai quali la compensazione, che pure restava discrezionale, era pronunciata;

orbene, neppure una tale formulazione della norma (nella interpretazione di cui a Cass. Sez. U. 30/07/2008, n. 20598) può consentire la compensazione solo per la natura meramente processuale della pronuncia o, in generale, della questione a quella sottesa: sia perchè, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (in tal senso, benchè con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni” imposte dalla successiva formulazione della norma: Cass. ord. 11/07/2014, n. 16037; Cass. ord. 19/11/2014, n. 24634); sia perchè neppure può predicarsi una sorta di intrinseca o connaturata particolare semplicità, appunto in astratto, di una questione di tal fatta, la quale – a tutto concedere potrebbe influire sull’entità della liquidazione, ma non sulla necessità della spesa comunque imposta dalla resistenza di una controparte; sia ancora perchè la natura processuale può non impedire il dispiegamento perfino per anni – come è accaduto proprio nella fattispecie in esame – di ingenti attività difensive per conseguirne la risoluzione;

in tali circostanze è quindi non solo incongruo, ma proprio illegittimo accollare alla parte che aveva avuto ragione fin dall’inizio l’onere di sopportare le spese cui è stata costretta dalla sua controparte a dispetto pure della natura meramente processuale della questione su cui è riuscita infine a conseguire una pronuncia favorevole: sicchè devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità;

il ricorso va così accolto e deve disporsi la cassazione della qui gravata sentenza;

tuttavia, non essendo stati somministrati a questa Corte gli elementi per la decisione nel merito (oltre a quelli, invece sussistenti, per la decisione del motivo di ricorso) ed in particolare la copia degli atti rilevanti dei fascicoli di ufficio e di parte dei due gradi, nonchè le notule se del caso prodotte e le prove degli esborsi in concreto sostenuti, è impossibile esimersi dal rinvio alla stessa corte territoriale che ha emesso la sentenza cassata, affinchè liquidi le spese del primo e del secondo grado e provveda pure su quelle del presente giudizio di legittimità;

non sussistono i presupposti, per essere qui accolto il ricorso, per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato nei gradi o giudizi di impugnazione per il caso di integrale reiezione in rito o nel merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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