Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5470 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avvocato SPARANO Ernesto, elettivamente domiciliata in

Roma, via E. Fermi n. 80, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore

Pesce;

– ricorrente –

contro

M.L., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato CICALA Giuseppe,

elettivamente domiciliato in Roma, via Castrense n. 7, presso studio

dell’Avvocato Giovanni Taglialatela;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI BOLOGNA, in persona

del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Barra n. 6992 del 2008,

depositata in data 29 dicembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010, comunicata alle parti e al Pubblico Ministero:

“Equitalia Polis s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Barra ha accolto l’opposizione proposta da M.L. avverso la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di un verbale elevato dalla Polizia stradale di Bologna.

Il Giudice di pace, qualificata la citazione notificata dal M. ad Equitalia Polis s.p.a. e all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bologna, come opposizione all’esecuzione, aveva rigettato tutte le eccezioni proposte dalla convenuta Equitalia e ritenuto fondata l’opposizione, non essendo stata dimostrata l’esistenza del titolo posto a fondamento della cartella opposta.

Equitalia Polis s.p.a. articola quattro motivi di ricorso, con i quali deduce: 1) inammissibilità della domanda perchè proposta con citazione e non anche con ricorso, della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, trattandosi di opposizione fondata sulla mancata notificazione del verbale di contestazione della violazione; 2) tardività della opposizione; 3) incompetenza per territorio del giudice adito, in quanto competente avrebbe dovuto essere il Tribunale di Napoli; 4) illegittimità della condanna alle spese.

Il M. resiste con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso.

L’eccezione appare meritevole di accoglimento, giacchè nessuno dei motivi proposti dalla ricorrente si conclude con la formulazione del quesito di diritto, previsto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., pur essendo impugnata una sentenza depositata il 29 dicembre 2008, nella vigenza della richiamata normativa.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora riportata, alla quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della intimata amministrazione, non avendo questa svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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