Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5470 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5470 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANIZA
sul ricorso 22428-2015 proposto da:
GIATTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI ANEMONI, 6/A, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA
TROMBETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO
CONVERTINI;
– ricorrente contro
FONDAZIONE VILLA CARPANEDA ONLUS, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONL-k, VIA
FRANCESCO STACCI 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
SINESIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ERMINIO ARALDI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso l’ordinanza n. R.G. 506/2014 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, emessa il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

che, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 12 marzo 2015, la Corte
d’Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi in sede di gravame
avverso la decisione del Tribunale di Mantova che aveva rigettato la
domanda proposta da Antonio Giatti nei confronti della Fondazione
Vialla Carpaneda Onlus già ASP — Azienda di Servizi alla Persona Villa
Carpaneda, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del recesso
intimatogli, nella sua veste di Direttore Generale, in difformità dalle
intese contrattuali che regolavano il rapporto, dichiarava inammissibile
l’appello;

che l’ordinanza della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
che, stante il sostanziarsi del ricorso in appello nella riproposizione delle
medesime argomentazioni addotte in primo grado e la congruità dell’iter
logico-giuridico che sorreggeva la decisione del primo giudice, l’appello
non avrebbe avuto alcuna probabilità di accoglimento;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Giatti, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con
controricorso, la Fondazione;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO
Ric. 2015 n. 22428 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

RILEVATO

-

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente un
vizio di violazione di legge e di contratto collettivo, lamenta l’erroneità
dell’interpretazione della clausola del contratto individuale regolativa del
recesso tra le parti accolta dalla Corte territoriale ribadendo la propria
lettura della clausola medesima;
che, con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la
mancata considerazione delle circostanze in cui è maturato il
provvedimento di recesso, che varrebbero, a suo dire, a qualificarlo in
termini, se non di illiceità, di ingiustificatezza, legittimando, al di là della
previsione contrattuale, le avanzate pretese risarcitorie;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono
essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili alla
stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., n.
1914/2016) secondo cui l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è impugnabile
in Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., solo per vizi propri consistenti
in violazioni della normativa processuale o, con ricorso ordinario,
quando l’inammissibilità del ricorso in appello sia stata pronunziata per
ragioni processuali o ancora quando l’appello sia fondato su ius
superveniens o fatti sopravvenuti, laddove deve invece farsi luogo
all’impugnazione della sentenza di primo grado nell’ipotesi, ravvisabile
nella specie, in cui l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità
dell’appello sia pronunziata sulla base di un giudizio prognostico
sfavorevole circa la possibilità di accoglimento del gravame nel merito;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;

Ric. 2015 n. 22428 sez. ML – ud. 20-12-2017
-3-

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017
I P es dente

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Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

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