Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5470 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia – Romagna n. 99/01/07 del 2/10/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, in base ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso IRAP. L’intimato non si e’ costituito.
Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto il solo profilo della violazione di legge, in sostanza lamenta l’erroneita’ della sentenza per non avere considerato che il contribuente, in quanto medico convenzionato con il SSN, non poteva non avere la disponibilita’ di uno studio, costituente significativo elemento di organizzazione.
Il motivo e’ inammissibile.
A prescindere dalla sua erronea rubricazione essendo quello denunciato un evidente vizio di motivazione e non una violazione di legge – l’argomento prospettato dalla ricorrente, che cioe’ la convenzione con il SSN sia idonea a far presumere in fatto il possesso di uno studio, costituente elemento di organizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 e’ del tutto nuovo, non risultandone la prospettazione in sede di merito, e non e’ percio’ deducibile per la prima volta in cassazione”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010