Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 547 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18635-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI PIERRI, che lo

rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 367/2015 del TRIBUNALE di MATERA, emessa il

07/04/2015 e depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Giuseppe Spagnuolo (delega orale Avvocato Gianni Di

Pierri), per il ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato in data 1 settembre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Il Tribunale di Matera, con sentenza depositata il 13 aprile 2015, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisticci, depositata il 25 giugno 2007, e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione proposta da M.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. (OMISSIS) emessa dalla Prefettura di Matera per violazione della L. n. 386 del 1990, art. 2.

Il Tribunale – che ha giudicato in sede di riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza – ha rigettato l’eccezione di inammissibilità, per tardività, dell’appello, rilevando che la notifica dell’appello era avvenuta entro il termine di 30 giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, intervenuto in data 25 settembre 2008.

Per la cassazione della sentenza M.G. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Il ricorso appare fondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., e si assume l’erroneità della decisione sulla eccezione di tardività dell’atto di appello, che era stato notificato il 21 ottobre 2008, e quindi dopo la scadenza del termine annuale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di pace, in data 25 giugno 2007.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ha chiarito, con la sentenza n. 2907 del 2014, ed evidenzia che, nel caso in esame, la conversione dell’atto di appello -erroneamente proposto con ricorso anzichè con citazione – non poteva avere luogo in quanto la notifica in data 21 ottobre 2008 era successiva alla scadenza del termine annuale di impugnazione.

Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, art. 4, artt. 50 e 75 c.p.c., art. 307 c.p.c., comma 3, artt. 81 e 100 c.p.c., e si lamenta che il giudizio di appello era stato riassunto dalla Prefettura di Potenza, e cioè da un soggetto privo di capacità processuale e di interesse alla riassunzione, in quanto, nei giudizi di opposizione avverso sanzioni irrogate per violazione delle norme in materia di assegni bancari e postali, unico legittimato passivo è il Prefetto del luogo in cui è stato effettuato il pagamento dell’assegno.

La doglianza prospettata con il primo motivo è fondata e assorbe il secondo motivo.

Il giudizio in esame è iniziato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, e pertanto l’appello doveva essere introdotto con atto di citazione. Il Tribunale, pur avendo rilevato che l’appello era stato, invece, introdotto con ricorso, ha ritenuto che lo stesso fosse tempestivo in quanto notificato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla emissione del decreto di fissazione dell’udienza.

Il ragionamento è erroneo in quanto, come definitivamente chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U, sentenza n. 2907 del 2014, cit., precedente alla sentenza del Tribunale oggetto del presente ricorso), l’appello avverso le sentenze in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione pronunciate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte.

Nella specie, la sentenza del Giudice di pace era stata depositata il 25 giugno 2007, e il ricorso in appello notificato alla controparte in data 21 ottobre 2008, e quindi oltre il termine di un anno e 46 giorni ex art. 327 c.p.c. e L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo applicabile ratione temporis”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione di cui alla relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che, pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., perchè il giudizio non poteva essere proseguito;

che le spese del giudizio di appello e del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con distrazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 500,00, e del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorario e 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Spese distratte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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