Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 547 del 10/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 547 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 25891-2010 proposto da:
CATERINA

TERENZIO

GENNARO

(CTRTNR70M07M208C)

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA
FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE
RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CERRA GIUSEPPE FRANCESCO giusta mandato a
2012

margine del ricorso;
– ricorrente –

6008
contro

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 10/01/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ape legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 120/09 R.G.C.C. della CORTE

24/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO
che ha concluso per il rigetto del primo motivo del
ricorso e per l’accoglimento del secondo.

I

D’APPELLO di SALERNO del 25/06/2009, depositato il

R.g. n. 25891/10 — U. P. 25 settembre 2012

Equa riparazione

Ritenuto che Terenzio Gennaro Caterina, con ricorso der8 novembre 2010, ha impugnato per
cassazione — deducendo due motivi di censura —, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto
della Corte d’Appello di Salerno depositato in data 11 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello,
pronunciando sul ricorso del Caterina — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contumacia del
Ministro della giustizia, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente, a titolo di equa
riparazione, la somma di € 3.880,00, compensando per intero le spese processuali;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del 12 febbraio 2009, era
fondata sui seguenti fatti: a) il Caterina, asseritamente titolare del diritto alla risoluzione di un
contratto ed al risarcimento del danno, aveva adito il Tribunale di Lamezia Terme con citazione
dell’8-23 marzo 2001; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 6 febbraio 2008;
che la Corte d’Appello di Salerno, con il suddetto decreto impugnato — dopo aver determinato
in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza dello stesso
processo presupposto —, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni e dieci
mesi ed ha liquidato l’indennizzo in € 3.880,00, sulla base del parametro annuo di € 1.000,00;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto
il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno illegittimamente
liquidato l’indennizzo in misura inferiore rispetto ai parametri usualmente applicati dalla Corte
EDU; c) hanno illegittimamente compensato le spese processuali;
che la censura sub a) è inammissibile, per difetto di interesse a proporla;
che, infatti, i Giudici a quibus non si sono discostati dal consolidato orientamento di questa
Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2
della legge n. 89 del 2001, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di € 750,00 per
ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di € 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni,
orientamento che avrebbe condotto ad una liquidazione di € 3.100,00 per tre anni e dieci mesi di
irragionevole ritardo, a fronte della più favorevole liquidazione di € 3.880,00;
che anche la censura sub b) non è fondata;
che l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. — nel testo vigente, modificato dall’art. 45,
comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entrato in vigore il 4 luglio 2009, applicabile ai
giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n.
69 del 2009 — stabilisce: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
1

Sentenza

ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti»;

che, nella specie, si applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione
previgente, perché il processo per equa riparazione de quo è stato promosso anteriormente al 4
luglio 2009 (12 febbraio 2009);
che, quanto alla formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nel testo previgente, questa Corte ha
enunciato i consolidati principi di diritto, secondo i quali: a) nel regime anteriore a quello introdotto
dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione
parziale o totale delle spese «per giusti motivi» deve trovare un adeguato supporto motivazionale,
anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatfici dello stesso siano chiaramente e
inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito (o di rito), con la conseguenza che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice
anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé
considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come —
a titolo meramente esemplificativo — nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del
provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive
difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive
ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte
vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportament
processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete
risultanze processuali (cfr., ex plurimis, la sentenza delle sezioni unite n. 20598 del 2008); b) in
tema di compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., (nel testo
anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005), poiché il sindacato della Corte di
cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non
possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte,
le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre
giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa
statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di compensazione
denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile
dalle statuizioni relative ai punti della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 20457 del
2011);
che, in particolare, questa Corte ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale, ai fini
della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente né la mancata opposizione alla
2

che lo stesso art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. — nel testo previgente, sostituito dall’art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 10 marzo 2006, ai
sensi dell’art. 39-quater del d. 1. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, applicabile ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore (art. 2, comma 4, della stessa legge n. 263 del 2005)
— stabiliva: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati
nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno congruamente giustificato, in applicazione dei su
richiamati principi, la compensazione integrale delle spese del giudizio, adducendo in particolare la
natura camerale del procedimento e la sintesi che lo ha connotato, mentre la censura in esame, da un
lato, si riferisce erroneamente all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione
vigente, inapplicabile alla fattispecie ratione temporis, e, dall’altro, è comunque estremamente
generica;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;
che, a tal fine rileva la disciplina del D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art.
41 prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive
alla sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012 e cioè il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di
rango legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. I del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma l» (comma 5);
che, in definitiva, venuto meno il sistema tariffario per la liquidazione dei compensi da parte
un organo giurisdizionale (in particolare, per gli avvocati, quello da ultimo contemplato dal D.m. 8
aprile 2004, n. 127), occorre a tal riguardo fare riferimento ai criteri ed ai parametri indicati dal d.m.
n. 140 del 2012, che è divenuto operativo per tutte le liquidazioni che devono essere effettuate a
seguito della sua entrata in vigore, così da configurarsi come jus superveniens da applicare nella
presente controversia;
che, ciò premesso, tenuto conto della tabella A — Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato
D.m., del valore della controversia (pari ad C 3.380,00) e, quindi, dello scaglione di riferimento fino
a curo 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in ragione della
minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta dall’art. 4 dello
stesso d.m.) la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per ciascuna fase e
ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n. 140 del 2012,
trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il
ricorrente deve essere condannato al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma di euro

3

domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede
decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere
adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. la sentenza
n. 901 del 2012);

180,00 per la fase di studio, curo 112,50 per la fase introduttiva, ed curo 213,25 per la fase decisoria
e così complessivamente la somma di euro 505,75.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi € 505,75, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 25 settembre 2012

Il consigliere relatore ed estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA