Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5469 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04247/2018 R.G. proposto da:

APOGEO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per

legge domiciliata ivi, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO GIORGIO VITETTA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE TAMPONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

T.A.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4830/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Apogeo srl in liq.ne srl ricorre, affidandosi a due motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. (almeno alla parte già costituita nei gradi di merito) il 25/01/2018, per la cassazione della sentenza n. 4830 del 20/11/2017 della Corte di appello di Milano, addotta come notificata il 26/11/2017, con cui è stato rigettato il suo appello avverso l’accertamento – in Euro 227.512,00, riveniente da un preliminare di compravendita di immobile in Ariccia – del credito verso essa ricorrente in capo ad T.A.O., debitore del Fallimento (OMISSIS) srl e da questo esecutato in procedimento di espropriazione di crediti;

resiste con controricorso il solo Fallimento;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono depositate memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

in disparte ogni profilo di ritualità delle produzioni dei documenti notificati in via telematica e della instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato T. (la rinnovazione della notificazione al quale risulterebbe superflua alla stregua dei principi da questa Corte affermati fin da Cass. Sez. U. ord. 6826/10), dei due motivi di ricorso (il primo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 1243 c.c. e dell’art. 112 del codice di rito; sussistenza dei presupposti per la compensazione; sospensione in attesa della definizione della causa r.g.n. 48165/2015”; il secondo, di “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, della “richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da parte di Apogeo”), nonchè delle repliche della controricorrente, sono superflue già solo l’indicazione e l’illustrazione, per l’inammissibilità del ricorso;

infatti, il primo motivo non si confronta in modo adeguato con la ratio decidendi della qui gravata sentenza, fondata con ogni evidenza su Cass. Sez. U. 15/11/2016, n. 23225, i cui principi fondamentali non sono stati nemmeno presi in considerazione dall’odierna ricorrente, mentre il secondo prospetta come omesso esame quella che parrebbe un’omessa pronuncia, non solo e non tanto da farsi valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, quanto soprattutto e piuttosto con l’analitica indicazione e trascrizione in ricorso degli atti del giudizio di merito con cui la domanda od eccezione era stata tempestivamente ed adeguatamente sottoposta ai relativi giudici;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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