Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5469 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LAMA PIANA DI ZAMBONI F. & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, e Z.F., in proprio,

rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso,

dagli Avvocati DELLA LUNA Marco e Lucia Zaccagnini, elettivamente

domiciliate in Roma, Lungotevere Mellini n. 7, presso lo studio della

seconda;

– ricorrenti –

contro

A.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avvocati LANZAVECCHIA Giuseppe e

Mario Menghini, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Mercede

n. 52, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1793/08,

depositata in data 30 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Lucia Zaccagnini;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per la inammissibilità

della rinuncia, per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza

e, in subordine, per la rimessione della questione alle Sezioni

Unite.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che LAMA PIANA di ZAMBONI FRANCA & C. s.a.s. e Z.F. in proprio impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1793 del 2008, depositata il 30 ottobre 2008, che, in accoglimento parziale dell’appello proposto da A.G. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 27 febbraio 2003, ha condannato Z.F., in proprio e nella qualità, alla rifusione in favore dell’ A. delle spese processuali del giudizio di primo grado e ha rigettato l’appello incidentale, compensando le spese del grado di appello;

che la Corte d’appello, con riferimento all’appello incidentale della Z., in proprio e nella qualità, ha rilevato che la stessa non ha provveduto a depositare tempestivamente il fascicolo di parte, il che comportava che le varie eccezioni dalla stessa formulate, e che si basavano sulla documentazione contenuta in detto fascicolo, dovevano essere disattese;

che la ricorrente deduce tre motivi di ricorso;

che resiste, con controricorso, A.G.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso per mancanza dei quesiti di diritto;

che, con atto in data 29 giugno 2010, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata sottoscritta, per accettazione, dal controricorrente e dal suo difensore;

che deve quindi dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso;

che le diverse conclusioni sostenute dal Procuratore Generale in sede di discussione orale non possono essere condivise per l’assorbente rilievo che la rinuncia è stata sottoscritta dalle parti prima della notificazione della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., depositata il 6 agosto 2010;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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