Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5469 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5469 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
ORDINANZA
sul ricorso 13548-2015 proposto da:
PASSANITI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
TRISCHITTA;
•Nb.-
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA
ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TERESA 0’1 l’OLINI;
– controficorrente –
Data pubblicazione: 07/03/2018
avverso la sentenza n. 712/2014 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
–
che, con sentenza del 29 aprile 2014, la Corte d’Appello di Messina
confermava la decisione resa dal Tribunale di Messina e rigettava la
domanda proposta da Giuseppe Passaniti nei confronti dell’INAIL
avente ad oggetto il riconoscimento della natura professionale della
broncopatia cronica da cui era affetto e del conseguente equo
indennizzo;
–
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
non assolto dal Passaniti, sul quale incombeva, trattandosi di malattia
non tabellare, l’onere della prova della derivazione da causa di lavoro
della patologia denunciata;
–
per la cassazione di tale decisione ricorre il Passaniti, affidando
l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INAIL;
–
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
–
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
CONSIDERATO
–
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e
falsa applicazione dell’art. 13, d.lgs.. n. 38/2000, in una con il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione imputa alla Corte
territoriale di essersi acriticamente conformata alle conclusioni del CTU
Ric. 2015 n. 13548 sez. ML – ud. 20-12-2017
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RILEVATO
non accordando rilevanza alcuna alle numerose certificazioni mediche
depositate in atti e recanti una difforme valutazione;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 152, disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 11,
d.l. n. 269/2003 conv. in 1. n. 326/2003 nonché il vizio di motivazione,
spese di lite pronunciata a suo carico dalla Corte territoriale per non aver
questa tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 citato resa nell’atto di
appello;
che il primo motivo deve ritenersi inammissibile alla stregua
dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte per
cui “nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di
legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza
dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o
nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le
predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una
corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura
costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in
un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (cfr. Cass. 3
febbraio 2012 n. 1652), il che è quanto si ravvisa con riguardo al
ricorso de quo, per essere questo diretto, ad onta della prospettata
denuncia di violazione di legge, a censurare un vizio di motivazione,
peraltro non ravvisabile, dal momento che l’insussistenza di ragioni
idonee a confutare le originarie conclusioni del CTU risulta
nell’impugnata sentenza adeguatamente sorretta sul piano
motivazionale dal riferimento all’approfondita indagine clinico
Ric. 2015 n. 13548 sez. ML – ud. 20-12-2017
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lamenta la non conformità a diritto della statuizione di condanna alle
anamnestica
e
all’analitica
valutazione
della
complessiva
documentazione specialistica prodotta eseguita dall’ausiliare;
che, di contro, il secondo motivo risulta fondato, atteso che, in
conformità al disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e successive
modificazioni, il ricorrente ha effettivamente reso la richiesta
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, dichiarato
inammissibile il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo, cassato
il capo della decisione relativo alle spese e la controversia, ex art. 384
c.p.c. decisa sul punto come da dispositivo, con compensazione delle
spese del presente giudizio di legittimità a motivo della reciproca
soccombenza
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il
secondo, cassa il capo della decisione sulle spese legali e di consulenza e
dichiara che le stesse non sono a carico del Passanifi. Compensa tra le
parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017
residente
I
(1- lì
dichiarazione poi integrata con le successive autocertificazioni;