Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5469 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Studio Legale Associato Avv.ti Ludovico Laviani e Michele Romano,

elettivamente domiciliato in Roma, Largo Giorgi 10, presso l’avv.

Antonio Appella, rappresentato e difeso dall’avv. Fasulo Rosa giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 60/3/08 del 26/5/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso dello Studio associato contro atti di diniego di rimborso IRAP. Lo studio resiste con controricorso. Il ricorso contiene due motivi.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia si duole, sotto il profilo della violazione di legge, del rigetto del motivo di appello con il quale si deduceva che l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 era preclusiva della domanda di rimborso.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. 25239/07, 17142/08)”;

che lo studio associato controricorrente ha depositato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dello studio associato;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, atteso che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA