Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5469 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Studio Legale Associato Avv.ti Ludovico Laviani e Michele Romano,
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Giorgi 10, presso l’avv.
Antonio Appella, rappresentato e difeso dall’avv. Fasulo Rosa giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 60/3/08 del 26/5/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso dello Studio associato contro atti di diniego di rimborso IRAP. Lo studio resiste con controricorso. Il ricorso contiene due motivi.
Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo l’Agenzia si duole, sotto il profilo della violazione di legge, del rigetto del motivo di appello con il quale si deduceva che l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 era preclusiva della domanda di rimborso.
Il mezzo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. 25239/07, 17142/08)”;
che lo studio associato controricorrente ha depositato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dello studio associato;
che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, atteso che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010