Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5468 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato VALENTINI Virginia, presso lo

studio della quale in Roma, Via Conegliano n. 13, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.A., A.F. e, nella qualità di eredi di

A.G., L.M., A.L., A.

R., AB.AN., AB.MA., rappresentati e difesi,

per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati

DODARO Domenico e Pasquale Vari, presso lo studio dei quali in Roma,

Via Bissolati n. 76, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

B.T., V.G., VA.GI.,

S.G.C. – Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 150/08,

depositata in data 13 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i resistenti, l’Avvocato Pasquale Vari;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G., A. e A.F. convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Campobasso, la propria sorella M., chiedendo che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione tra loro esistente sull’albergo “Tricolore”, sito in (OMISSIS), con assegnazione, secondo soluzione tecnica, delle quote di pertinenza, ovvero, in subordine, che la sorella venisse condannata ad aderire alla messa in vendita del bene;

che il Tribunale di Campobasso, individuato il bene da dividersi nell’intera azienda destinata ad attività alberghiera, dichiarò il bene indivisibile, disponendone la vendita e poi la divisione del ricavato in quattro parti uguali;

che la Corte d’appello di Campobasso, sul gravame di A. M., con sentenza depositata in data 13 giugno 2008, ha disposto la vendita del solo bene immobile, con esclusione dell’azienda di ristorazione alberghiera ivi esercitata; ha disposto che il ricavato della vendita fosse ripartito in ragione di un quarto ciascuno tra le originarie parti, detratto da ciascuna delle quote spettanti a F. e A.A. e agli eredi di A. G., un terzo delle somme specificamente indicate in dispositivo, da versarsi a A.M.;

che quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; hanno resistito, con controricorso, illustrato da successiva memoria, A.A., A.F., e, nella qualità di eredi di A.G., L.M., A.L., A.R., Ab.An., Ab.Ma., mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati B.T., V.G., Va.Gi., e la S.G.C. – Società Italiana Gestione Crediti s.p.a.;

che, con l’unico motivo di ricorso, A.M. deduce “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1104 e 1110 c.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto alla Sig.ra A.M., comproprietaria e gestrice dell’albergo oggetto della comunione, il rimborso di una sola parte delle spese da lei sostenute per mantenere in buono stato di conservazione l’edificio e la struttura alberghiera, con esclusione di molte altre spese”, e formula il seguente quesito di diritto: “Le spese sostenute dalla sig.ra A.M. a fronte della inerzia degli altri comproprietari, e che si sono sopra elencate per un totale di L. 287.802.715 – oggi Euro 148.637,70 – meglio indicato nel doc. 3 e riepilogate nel doc. 4, sono da considerarsi spese di manutenzione rimborsabili ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c., oppure spese sostenute per il godimento e utilizzazione dell’albergo e come tali non rimborsabili? Si chiede di accertare se vi sia stata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, una erronea qualificazione giuridica data alle spese e conseguentemente una violazione e falsa applicazione degli artt. 1104 e 1110 c.c.”;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la risposta al quesito prospettato dalla ricorrente postula valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, le stesse siano sorrette da motivazione adeguata e immune da vizi, peraltro non espressamente dedotti dalla ricorrente. In sostanza, poichè l’unico motivo sollecita, per la sua stessa formulazione, un accertamento di fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto le censure proposte non sono riconducibili a quelle proponibili in sede di legittimità.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora riportata, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, della spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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