Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5468 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5468 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4078-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CAROLEO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1360/2014 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, emessa il 16/10/2014;

Data pubblicazione: 07/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVATO

che, con sentenza del 16 novembre 2014, la Corte d’Appello di

proposta da Francesca Caroleo nei confronti del Ministero della
Giustizia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del
licenziamento da questo intimatole per inidoneità alle mansioni di
ausiliaria dalla predetta svolte presso la Corte d’Appello di Catanzaro,
dichiarava inammissibile l’appello del Ministero inteso ad impugnare la
sentenza di accoglimento resa dal Tribunale di Catanzaro, per violazione
del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Caroleo in
relazione al deposito dell’atto di appello, effettuato dal Ministero il
3.11.2010, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’impugnata
sentenza risultante dalla copia in possesso della Caroleo e
corrispondente al 30.9.2010, data diversa ed anteriore a quella attestata
dalla copia notificata al Ministero del 5.10.2010, avverso la quale la
Caroleo aveva sporto querela di falso;

per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando
l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Caroleo;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO
Ric. 2015 n. 04078 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

Catanzaro chiamata a pronunziarsi in sede di gravame sulla domanda

-

che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 221 e 325 c.p.c., 2697,
2699 e 2700 c.c., lamenta la non conformità a diritto del
pronunciamento della Corte territoriale, inteso a dare prevalenza, nella
difformità della data recata dalla copia della sentenza notificata al

Caroleo, a quest’ultima, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte
che ciò ammette solo ove così risulti all’esito della procedura prevista in
caso di querela di falso dell’attestazione in possesso del destinatario, qui
puntualmente attivata ma non espletata, per essere stato ritenuto quel
risultato già comprovato sulla base di una nota del dirigente dell’UNEP
presso la Corte d’Appello di Catanzaro, da ritenersi viceversa irrilevante
essendo la corrispondenza con l’atto in passesso della Caroleo scontata
per il fatto che la registrazione dell’ufficio è effettuata con riguardo alla
copia dell’atto che torna dalla notifica e che viene restituita al
notificante;

che nel secondo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa
applicazione degli artt. 221, 222, 223, 224, 225 e 226 c.p.c. in relazione
all’art. 360, comma 1, n., 4, c.p.c., la medesima censura è svolta sotto il
profilo dell’ error in procedendo;

che i due motivi, tra loro strettamente connessi così da potersi qui
trattare congiuntamente, risultano fondati alla stregua dell’orientamento
accolto da questa Corte (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14781 e Cass.
11.9.2014, n. 19156), secondo cui “ai fini dell’individuazione del dies a
quo per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, quando
emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in
possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la
tempestività dell’impugnazione deve essere valutata con riguardo alla

Ric. 2015 n. 04078 sez. ML – ud. 20-12-2017
-3-

Ministero stesso rispetto a quella riportata sulla copia restituita alla

data della relata di notifica redatta sull’atto consegnato a quest’ultimo,
il quale non è tenuto a provare l’esattezza delle risultanze dell’atto
ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine
utile per l’imnpugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli
ordinari criteri di distribuzione dell’onere probatorio, provare mediante

corrispondenza della relata stilata sull’atto in suo possesso all’effettivo
svolgimento quoad tempus della formalità di notifica”, derivandone la
non surrogabilità di quella procedura appositamente prevista con
forme alternative di accertamento, nella specie, per di più, prive di
sicura rilevanza;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello
di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità,
disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di
legittimità

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche,
per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre
2017

querela di falso — trattandosi di contrasto tra due atti pubblici — la

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