Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5468 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7214 – 2015 R.G. proposto da:

EDILBERNARDI s.n.c. di B.M. e C., – p.i.v.a. (OMISSIS) –

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

dall’avvocato Francesco Pisciotti ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Conca d’Oro, n. 300, presso lo studio dell’avvocato

Giovanni Bafile;

– ricorrente –

contro

T.A., – (OMISSIS) – T.M. – (OMISSIS) – D.B.E. –

(OMISSIS) – (in proprio e quali aventi causa di Te.Ma.),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via del Viminale, n. 43,

presso lo studio dell’avvocato Fabio Lorenzoni che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Stefano Paglierani che li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della corte d’appello di Bologna n. 1966 dei

11.7/16.9.2014;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 5 dicembre

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

udito l’avvocato Giovanni Bafile, per delega dell’avvocato Francesco

Pisciotti, per la ricorrente;

udito l’avvocato Raffaella Chiummiento, per delega dell’avvocato

Fabio Lorenzoni e dell’avvocato Stefano Paglierani, per i

controricorrenti;

Dà atto di quanto segue.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il relatore, dott. Luigi Abete, ha depositato Relazione ex art. 380 bis c.p.c. datata 11.10.2016 del seguente tenore:

“Il relatore, dott. Luigi Abete, letti gli atti depositati:

RILEVA IN FATTO:

Con atto ritualmente notificato A., M. e Te.Ma. nonchè D.B.E. citavano a comparire innanzi al tribunale di Rimini la “Edilbernardi s.n.c. di B.M. e C.” e l’architetto B.G..

Deducevano che con contratto in data 2.9.1996 avevano affidato in appalto alla s.n.c. convenuta l’esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà in (OMISSIS); che altresì avevano affidato all’architetto Betti la direzione dei lavori; che con scrittura del (OMISSIS) siglata con la collettiva appaltatrice ad integrazione del contratto precedentemente stipulato si era determinato in Lire 218.000.000 il residuo credito della stessa s.n.c., si era pattuita la detrazione da tale importo della somma di Lire 40.000.000 a titolo di sconto incondizionato, si era previsto il termine del 31.5.1999 per la verifica in contraddittorio dei lavori e per la redazione del verbale di consegna dell’immobile.

Chiedevano, tra l’altro, previa verifica di eventuali vizi e difetti, dichiararsi l’inadempimento della convenuta s.n.c. e del direttore dei lavori in dipendenza della mancata consegna dell’immobile e condannarsi le medesime controparti al risarcimento dei danni; al contempo, dichiaravano la loro disponibilità all’immediato versamento delle somme eventualmente ancorata dovute.

Resistevano i convenuti.

Espletata c.t.u., disposta nuova c.t.u., con sentenza n. 1127/2010 il tribunale adito rigettava le domande dagli attori esperite nei confronti della “Edilbernardi” s.n.c. e dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori e l’architetto B.G..

Interponevano appello A. e T.M. nonchè D.B.E. (anche in qualità di aventi causa di Te.Ma.).

Resisteva la “Edilbernardi” s.n.c..

Con sentenza n. 1966 dei 11.7/16.9.2014 la corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame, dichiarava la “Edilbernardi” s.n.c. tenuta a pagare agli appellanti la somma di Euro 9.446,42, oltre i.v.a., rivalutazione monetaria e interessi, compensava per 1/3 le spese del doppio grado e condannava gli appellanti a rimborsare all’appellata i residui 2/3.

Premetteva – la corte – che ai fini della decisione assumeva pregnante valenza l’interpretazione della scrittura in data (OMISSIS).

Indi esplicitava che doveva reputarsi che “lo sconto incondizionato riconosciuto dall’impresa sull’importo residuo risultante dalla contabilità finale prescindesse dagli interventi di ripristino dei difetti evidenziati dai committenti, che l’appaltatrice si era impegnata a eliminare” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Esplicitava dunque che non poteva condividersi l’assunto dell’appellata s.n.c. secondo cui il costo degli interventi di eliminazione dei difetti riscontrati in sede di c.t.u. era ricompreso nello sconto pattuito con la scrittura del (OMISSIS) e secondo cui quindi i committenti non avrebbero potuto invocare in dipendenza dei difetti rilevati un’ulteriore riduzione del corrispettivo d’appalto.

Esplicitava conseguentemente che occorreva tener conto di tutti i vizi accertati dal consulente e del costo degli interventi necessari ai fini della loro eliminazione, costo acclarato in misura pari ad euro 9.446,42, i.v.a. esclusa.

Avverso tale sentenza la “Edilbernardi s.n.c. di B.M. e C.” ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

A. e T.M. nonchè D.B.E. (anche in qualità di aventi causa di Te.Ma.) hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c..

Deduce che in sede di interpretazione della scrittura in data (OMISSIS) la corte di merito non ha tenuto conto che il letterale dettato “fosse chiaro e non controverso nell’evidenziare l’inequivocabile volontà delle parti che una decurtazione del prezzo superiore allo sconto incondizionato di Lire 40.000.000 sarebbe dovuta essere applicata soltanto in presenza di danni d’importo economico superiore a Lire 40.000.000” (così ricorso, pag. 8).

Deduce quindi che il tenore letterale della scrittura è tale da rendere evidente che la espressione “sconto incondizionato” “fosse autosufficiente e non necessitasse di essere integrata o interpretata in coordinazione con altre clausole” (così ricorso, pag. 12).

Deduce ulteriormente che in sede di interpretazione della scrittura la corte distrettuale non ha attribuito rilievo ad un complesso di condotte e circostanze che, se debitamente vagliate, avrebbero indotto ad una diversa valutazione.

Appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5). Segnatamente il ricorso è manifestamente infondato.

E’ evidente che le censure che il ricorso veicola, risolvono appieno la res litigiosa in una quaestio ermeneutica.

In tal guisa non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questa Corte.

In primo luogo l’insegnamento alla cui stregua l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).

In secondo luogo l’insegnamento alla cui stregua nè la censura ex n. 3) nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5) possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si traduca nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).

In terzo luogo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 alla cui stregua, al cospetto del nuovo dettato – rilevante ratione temporis nel caso di specie – dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

In questi termini l’interpretazione patrocinata dalla corte territoriale è in toto inappuntabile, giacchè non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e congrua.

In particolare la corte di Bologna ha correlato l’operazione esegetica al complessivo tenore della scrittura, al contenuto delle singole clausole ed al comportamento tenuto dai contraenti sia antecedentemente sia successivamente alla stipula della scrittura del (OMISSIS).

In particolare è da escludere che i passaggi motivazionali cui è ancorato il dictum bolognese (“diversamente ragionando non si comprenderebbe perchè le parti abbiano stabilito per gli interventi di ripristino un termine ultimo (31 luglio 1999) ulteriore rispetto al termine concesso ai committenti per l’esercizio delle facoltà dí verificare in contraddittorio la contabilità dei lavori”; “nè si comprenderebbe perchè la scadenza (30.9.1999 e 31.1.2000) delle due rate di pagamento del residuo dovuto all’impresa fosse stata fissata dopo la scadenza del termine concesso all’impresa per l’eliminazione dei vizi”: così sentenza d’appello, pag. 7), sostanzino una delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite in precedenza menzionata.

D’altra parte è innegabile che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono nella mera prefigurazione di un’antitetica interpretazione”.

2. La ricorrente s.n.c. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 e, lo si è premesso, è comparsa all’udienza in camera di consiglio.

3. Va integralmente condivisa e recepita la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 11.10.2016.

Nè merita seguito il rilievo della ricorrente – di cui alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 – secondo “ci si duole del fatto che il giudice del merito ha violato il principio di diritto su enunciato” (così memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2pag. 2), ossia il principio per cui il principale strumento ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

E’ sufficiente porre in risalto che il postulato alla cui affermazione la corte d’appello è pervenuta – “in realtà l’uso del termine sconto incondizionato all’interno della clausola n. 2 può ragionevolmente interpretarsi nel senso che tale sconto era indipendente dall’accertamento dei vizi” (così sentenza d’appello, pag. 7) – siccome ancorato, tra l’altro “a quanto desumibile dal tenore dell’atto, dal contenuto delle singole clausole (…) nonchè dal comportamento complessivo tenuto dai contraenti” (così sentenza d’appello, pag. 6), senza dubbio si conforma e per nulla viola i parametri codicistici dell’ermeneutica contrattuale.

Vero è infatti che il senso letterale delle parole ha valenza esaustiva, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni adoperate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti; tuttavia, allorchè – è il caso de quo – le espressioni letterali non sono chiare, precise ed univoche, può e deve senz’altro il giudice far ricorso agli altri elementi interpretativi di cui all’art. 1362 ss. c.c..

Il ricorso va quindi rigettato ed in dipendenza del suo rigetto la “Edilbernardi” s.n.c. va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data 13.3.2015. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Edilbernardi s.n.c. di B.M. e C.”, a rimborsare ai controricorrenti, T.A., T.M. ed D.B.E. (anche in qualità di aventi causa di Te.Ma.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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