Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5467 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03352/2018 R..G. proposto da:

TEKNOSERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’ANGELA MERICI 96, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO GIUSEPPE OROFINO;

– ricorrente –

contro

REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56, presso l’UFFICIO di

RAPPRESENTENZA dell’ENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO ROBERTO BRANCATI;

– controricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA COMUNITA’ MONTANA BASSO SINNI, in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell’avvocato

GIULIO MURANO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA GULFO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 876/2017 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 20/07/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO

che:

la Teknoservice srl ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto notificato a mezzo p.e.c. il 19/01/2018, per la cassazione della sentenza n. 876 del 20/07/2017 del Tribunale di Matera, che, in accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dalla Regione Basilicata e basata su di un dedotto errore di fatto nel rendere la prescritta dichiarazione in qualità di terzo pignorato, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza 09/10/2015, resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., di assegnazione del credito del debitore principale Gestione Liquidatoria della Comunità Montana Basso Sinni in favore della stessa creditrice procedente Teknoservice srl;

resistono con separati controricorsi le intimate, proponendo l’originaria debitrice principale Gestione Liquidatoria altresì ricorso incidentale condizionato su di un motivo;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente incidentale deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c.c, comma 2, ultima parte-

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente principale si duole:

– col primo motivo, di “nullità della sentenza per violazione degli artt. 617,548,549 c.p.c. e art. 159 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: deducendo l’inammissibilità di una opposizione agli atti esecutivi proposta per dedurre un proprio errore, anzichè l’illegittimità od altra nullità dell’atto esecutivo che ne è oggetto;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 617,548 e 549 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”: facendo valere quale errore di diritto, in cui la gravata sentenza sarebbe incorsa, la qualificazione di ammissibilità di un’opposizione per errore nella dichiarazione resa dal terzo;

– col terzo motivo, di “nullità della sentenza per violazione dell’art. 630 c.p.c., comma 3, artt. 617,548,549 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: deducendo altresì che l’ordinanza resa oggetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., siccome dichiarativa anche dell’estinzione del processo esecutivo, andava impugnata col rimedio tipico di cui all’art. 630 c.p.c., comma 3;

l’intimata Gestione Liquidatoria, con unitario motivo di ricorso incidentale condizionato, lamenta “omesso pronunciamento sull’eccepita nullità, dell’eseguito pignoramento, per violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 1, con riferimento all’art. 360 nn. 3-4-5, con efficacia invalidante sul provvedimento finale di assegnazione delle somme staggite”;

del ricorso principale sono manifestamente infondati il primo ed il terzo motivo: invero, l’unico mezzo dato per impugnare un’ordinanza ai sensi dell’art. 553 c.p.c. è sempre l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (tra molte: Cass. 20/11/2012, n. 20310; Cass. ord. 24/3/2017, n. 7706), quindi anche quando si tratti di fare valere incongruità o inopportunità o vizi non direttamente ascrivibili al provvedimento stesso in quanto tale; mentre la circostanza che, con l’opposto provvedimento del g.e., correttamente conclusivo del processo esecutivo per conseguito raggiungimento dello scopo tipico (cioè il soddisfacimento, benchè parziale, del creditore), ne sia stata anche dichiarata l’estinzione – a prescindere dalla correttezza di tale pronuncia – non eliderebbe la necessità, quale unico mezzo di impugnazione, della medesima opposizione, data in tutti i casi (per tutte, v. Cass. ord. 22/06/2017, n. 15605, ove ulteriori riferimenti) in cui l’estinzione sia pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge (come nella specie, in cui all’ordinanza di assegnazione del credito il codice non ricollega un effetto formalmente estintivo del processo esecutivo, visto che quest’ultimo ha anzi conseguito il suo effetto tipico di soddisfacimento dell’interesse del creditore, cui quello era istituzionalmente finalizzato);

del ricorso principale è invece manifestamente fondato il secondo motivo, alla stregua del principio espresso da Cass. 25/05/2017, n. 13143 (correttamente richiamato dalla ricorrente), a mente del quale “in tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. sia inficiata da errore di fatto, il terzo può sempre revocarla e sostituirla con altra ritenuta corretta, ma solo se l’errore sia a lui non imputabile (o sia comunque scusabile) e a condizione che ciò avvenga entro l’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere”: è in tal modo ancora più compiutamente delimitato l’ambito del principio già puntualizzato da Cass. 05/05/2017, n. 10912 (richiamata dalla controricorrente anche in memoria), non altrettanto esplicita nell’escludere la revocabilità della dichiarazione dopo la riserva in decisione da parte del giudice dell’esecuzione;

per l’ampiezza delle argomentazioni sul punto sviluppate in quella sede, può qui bastare un integrale richiamo a quelle per rilevare che è pacifico tra le parti non essere stato fatto presente alcun errore al giudice dell’esecuzione prima che egli pronunciasse l’ordinanza di assegnazione oggetto dell’opposizione (conclusa con la sentenza qui gravata), sicchè imputerà esclusivamente a sè medesimo il terzo le conseguenze dell’erroneità della sua stessa dichiarazione;

il ricorso principale va quindi, sia pure per questo solo motivo, accolto e tanto comporta la cassazione della gravata sentenza;

quanto alla doglianza mossa col ricorso incidentale, la quale va allora esaminata in dipendenza dell’accoglimento almeno parziale del ricorso principale e comunque dell’intervenuta conseguente cassazione della gravata sentenza, se è vero che effettivamente questa non ha neppure preso in considerazione l’eccezione di impignorabilità, essa è con ogni evidenza inammissibile;

infatti, non risulta, dai soli atti ammessi a tal fine, che una tale eccezione sia stata proposta avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti prima della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi intentato da altri: in tal modo, è chiara la violazione del termine perentorio di venti giorni dalla conoscibilità dell’ordinanza stessa e tale violazione può essere anche di ufficio rilevata per la prima volta – salvo il caso, che qui non ricorre, di un giudicato interno sul punto – pure nella presente sede di legittimità; eppure, tutti i vizi anteriori dell’esecuzione si erano, in quanto non fatti valere in precedenza, tramutati in vizi dell’ordinanza e quindi sarebbero stati deducibili solo col detto unico mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi avverso di essa, nei termini previsti dal codice di rito;

poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, col rigetto dell’originaria opposizione agli atti esecutivi, per non essere consentito un ripensamento del terzo quanto alla sua dichiarazione successivamente all’emanazione dell’ordinanza resa sulla base di questa, nè essendo ammesso, in tempo successivo allo spirare del termine per dolersi di quel provvedimento, dedurre ulteriori motivi di illegittimità del medesimo anche se derivati da pretesi vizi dell’esecuzione con quella conclusa, quand’anche relativi all’impignorabilità del bene;

quanto alle spese di lite, il consolidamento in tempi solo successivi alla sua instaurazione della giurisprudenza di questa Corte sull’irrevocabilità della dichiarazione del terzo integra di per sè solo il presupposto per un’integrale compensazione tra tutte le parti e per l’intero giudizio;

infine, per essere stato tricorsa accolth, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione della Regione Basilicata avverso l’ordinanza di assegnazione del credito pronunciata dal g.e. del Tribunale di Matera il 30/09/2015 in favore della Teknoservice srI e nei confronti della stessa Regione e dell’originaria debitrice esecutata Gestione Liquidatoria Comunità Montana Basso Sinni; compensa tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020

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