Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5467 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5467 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3696-2017 proposto da:
MINGRONE COSTANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIETRO PORCIANI;
– ricorrente contro

CONDOMINIO LUCIANA 3, VIA MILANO 35, SAN GIORGIO SU
LEGNANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO
DELLA CORTE, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO
MOSCATELLI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2355/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 07/03/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Costanza Mingrone ha notificato in data 13 gennaio 2017
ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2355/2016 del 14

Condominio Luciana 3 di via Milano 35, San Giorgio su
Legnano, che si difende con controricorso.
La causa trae origine da un’impugnazione di deliberazione
assembleare del 27 aprile 2010, che la ricorrente Costanza
Mingrone assumeva nulla, annullabile o inefficace per contrasto
con il regolamento condominiale e con norme imperative.
La Corte d’Appello di Milano, per quanto si espone in ricorso,
accogliendo il gravame proposto dal Condominio Luciana 3
avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di
Milano, sezione distaccata di Legnano, ha respinto
l’impugnativa.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.
375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza
della camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c.
In via preliminare, deve osservarsi che, sebbene né l’art. 375,
comma 1, n. 1, né l’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. (sia pure nel
testo da ultimo modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e, del
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in I. 25 ottobre
2016, n. 197), prevedano espressamente tra i casi di
applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio,
l’ipotesi di improcedibilità del ricorso, essa vi si deve ritenere
Ric. 2017 n. 03696 sez. M2 – ud. 18-01-2018
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giugno 2016, nella causa tra la stessa Costanza Mingrone e il

egualmente compresa (cfr. già Cass. Sez. 6 – 3, 18/10/2011,
n. 21563).
Si impone un rilievo pregiudiziale. Non risulta prodotta dalla
ricorrente insieme al ricorso, come dispone l’art. 369, comma
2, n. 2), c.p.c., a pena d’improcedibilità, una copia autentica

2355/2016 del 14 giugno 2016, ovvero recante l’attestazione
di autenticità rispetto all’originale, espressa come atto
compiuto dal cancelliere, adempimento che non ammette
equipollenti, nel senso che al mancato deposito non può
supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga
da altri atti del processo, come, ad esempio, dalla copia
depositata dalla controparte o dall’esistenza della sentenza nel
fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20628). Anche
nella “nota di deposito e di iscrizione a ruolo” depositata il 14
febbraio 2017 e predisposta dalla ricorrente (atto formato dalla
parte e previsto per il funzionamento della cancelleria civile
della Corte di cassazione, sul modello della nota di iscrizione a
ruolo normativamente prevista dagli artt. 71 e 72 disp. att.
c.p.c.) non è indicata in elenco la voce relativa alla copia
autentica del provvedimento impugnato. Peraltro, il controllo
che l’art. 134 disp. att. c.p.c. affida al cancelliere in caso di
deposito del ricorso in cassazione a mezzo posta, come
avvenuto nella specie, consiste soltanto nella conferma
dell’avvenuta ricezione del plico e dei documenti allegati, così
come materialmente prodotti, e non impone allo stesso di dare
avviso alle parti delle eventuali irregolarità o lacune.
Alla produzione della copia autentica della sentenza n.
2355/2016 la ricorrente, pur avendo indicato la stessa tra gli
allegati a pagina 8 del ricorso, ha poi realmente provveduto ormai tardivamente rispetto al termine prescritto dall’art. 369,
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della sentenza impugnata della Corte d’Appello di Milano n.

comma 1, c.p.c. – soltanto con la memoria ex art. 380 bis,
comma 2, c.p.c. Né rileva, come si deduce dalla ricorrente
nella medesima memoria illustrativa, la mancata contestazione
dell’omesso deposito ad opera del controricorrente, essendo la
produzione della copia autentica del provvedimento impugnato

di cassazione di esaminare le ragioni poste dal giudice di
appello a base della pronuncia impugnata.
Il ricorso va perciò dichiarato improcedibile e la ricorrente
Costanza Mingrone va condannata a rimborsare al
controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Né rileva, come si deduce dalla ricorrente nella memoria, la
mancata contestazione ad opera del controricorrente.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la
ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute
nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C
2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e
ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
Ric. 2017 n. 03696 sez. M2 – ud. 18-01-2018
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funzionale all’interesse non disponibile di consentire alla Corte

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio
2018.

dott. Elis Picaroni

Il Presidente

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