Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5467 del 03/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21901-2014 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO che la

rappresenta unitamente all’avvocato GIANCARLO TONETTO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO MAZZUCATO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.D., S.G., Z.F.;

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, emesse il

15/04/2014 e depositato il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con ordinanza depositata il 17.4.2014 la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto da C.O. nei confronti di L., D. e S.G. e di Z.F., avverso La sentenza n. 1401/13 del Tribunale di Venezia.

1.1. – Per la cassazione di quest’ultima sentenza, quindi, C.O. propone ora ricorso ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

1.2. – Resiste con controricorso il solo S.L..

2. – Il ricorso è inammissibile.

In base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello il termine per proporre il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità; e, conclude la norma, si applica l’art. 327 c.p.c. in quanto compatibile.

Tale disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che una volta che l’ordinanza sia stata comunicata dalla cancelleria o notificata da una delle parti, il termine per proporre il ricorso per cassazione è quello breve e decorre dalla data di comunicazione o di notificazione, secondo quella che avvenga per prima, con la conseguenza che se notificata oltre tale termine l’impugnazione è inammissibile (v. Cass. nn. 15243/15, 10723/14 e 23526/14).

2.1. – Nella specie, comunicata l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. il 17.4.2014 (v. annotazione di cancelleria in calce a detto provvedimento), il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, inoltrato per la notifica l’8.9.2014, è tardivo.

3. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale le parti non hanno depositato memoria.

3. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

5. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma stesso art. 13, comma 1 bis a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, S.L., delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelle, dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA