Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5466 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15622/2014 proposto da:

COOPERATIVA CIRCOLO EXCELSIOR A RL, P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLA CAPORALE giusta

procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.MIRABELLO

25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MORTELLITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE LUIGI BRENNA

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

B.B., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 17/12/2013 e depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Mortellini Giuseppe, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 399/10 il Tribunale di Monza condannava la Cooperativa Circolo Excelsior a r.l. ad eliminare un terrapieno e una veduta sul vicino fondo dell’attrice, B.S., e ad asportare tubazioni del gas e relativi contatori, per violazione delle rispettive distanze legali.

1.1 – L’appello proposto dalla Cooperativa era respinto dalla Corte distrettuale di Milano, con sentenza n. 231/14. Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, detta Corte osservava, in ordine al primo motivo d’appello, che era infondata la censura d’omessa pronuncia sulla richiesta di estensione della condanna ai singoli proprietari delle unità immobiliari costituenti il condominio di via (OMISSIS), che erano stati chiamati in causa ad integrazione del contraddittorio sul presupposto che fossero divenuti comproprietari delle opere in contestazione. Infatti, rilevavano i giudici d’appello, le sole fatture relative all’assegnazione in proprietà di alcuni appartamenti alla maggior parte (e dunque non a tutti) dei terzi chiamati, non valevano a dimostrare l’avvenuta assegnazione, tenuto conto, altresì, del fatto che la Cooperativa non era stata neppure posta in liquidazione.

2. – La cassazione di detta sentenza è chiesta dalla Cooperativa Circolo Excelsior, con ricorso affidato ad un unico motivo.

2.1. – Resiste con controricorso B.S..

2.2. – B.B. e tutti gli altri terzi chiamati meglio specificati nell’epigrafe del ricorso sono rimasti intimati.

3. – L’unico motivo di ricorso espone, in relazione all’art. 360, n. 3 (rectius, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di estensione della condanna della Cooperativa ai terzi chiamati in causa. La Corte territoriale, sostiene parte ricorrente, invece di limitarsi ad accertare la sussistenza o meno dell’omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di primo grado, ha dichiarato infondato il primo motivo d’appello che lamentava tale omissione. Parte ricorrente deduce, inoltre, che le fatture prodotte non solo si riferivano a tutti i trasferimenti immobiliari effettuati in favore dei terzi chiamati, ma indicavano anche chiaramente i dati catastali di riferimento.

4. – Il motivo è manifestamente inammissibile per due ragioni.

4.1. – La prima è che l’omessa pronuncia integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la conseguente nullità della sentenza, se ed in quanto il giudice di merito non abbia emesso alcuna statuizione su di una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame, non anche quando egli abbia rigettato espressamente o implicitamente proprio quanto richiestogli.

E nella specie, la Corte territoriale ha espressamente respinto il motivo di gravame col quale la Cooperativa appellante aveva chiesto che la propria condanna verso l’attrice fosse estesa a tutti i terzi chiamati. Nel negare che fosse stata provata l’assegnazione delle singole unità immobiliari in favore di ciascuno di loro, detta Corte ha – in buona sostanza e implicitamente – escluso che i chiamati fossero litisconsorti necessari in causa.

4.2. – Indipendentemente dal fatto che i terzi nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio fossero o non comproprietari dei beni immobili da rimettere nei loro pristino stato, la Cooperativa – ed è questa la seconda ragione – non ha interesse a che la sua condanna sia estesa a loro. Trattandosi di un’obbligazione indivisibile ad esecuzione congiunta, l’interesse alla condanna di tutti gli obbligati è, semmai, del creditore.

5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale le parti non hanno depositato memoria.

3. – Pertanto, il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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