Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5465 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5465 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 7491-2017 proposto da:
PASSARIELLO BRUNO MARIO, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Belmonte;
– ricorrente contro
MARA DI MARRAZZO ERMINIA & C SAS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Salemme, Giancarlo
Violante Ruggi D’Aragona;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/02/2016;

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– Passariello Bruno Mario ha proposto un unico motivo di ricorso

Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
rigettare la domanda con la quale egli aveva chiesto la condanna
della società Mara di Marazzo Erminia & C. s.a.s. al pagamento della
indennità di cui all’art. 1127 cod. civ. in ragione della sopraelevazione
realizzata sopra l’ultimo piano dell’edificio comune;
– la società Mara di Marazzo Erminia & C. s.a.s. ha resistito con
controricorso;
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., per non avere la Corte territoriale disposto C.T.U. al fine di
accertare la data di esecuzione delle opere, avendo il primo giudice
ritenuto che tali opere erano state eseguite dal dante causa della
società convenuta prima dell’alienazione dell’immobile) è
inammissibile, in quanto la nomina di consulenti tecnici rientra nel
potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è
sindacabile in cassazione (Cass., Sez. 1, n. 4853 del 01/03/2007),
avendo peraltro la Corte territoriale spiegato che non poteva disporsi
C.T.U. al fine di esonerare l’attrice dall’onere di provare quale fosse lo
stato dei luoghi prima dell’acquisto dell’immobile da parte della
società convenuta;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

-2-

per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento)

esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 9 gennaio 2017.

per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli

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