Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5465 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3700-2016 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N.

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GOFFREDO TATOZZI in virtù di

procura speciale notarile del 28/01/2016 n. rep. 3018, prodotta in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. Cron. 84/2015 della CORTE D’APPELLO di

CAMPOBASSO, emesso il 18/11/2015 e depositato il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Goffredo Tatozzi, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 23.12.2013 C.I. adiva la Corte d’appello di Campobasso per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 per l’irragionevole durata di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Chieti e alla Corte d’appello dell’Aquila. Dichiarata col decreto ex art. 3, comma 6 Legge cit. inammissibile la domanda per difetto di procura speciale, la medesima Corte d’appello in composizione collegiale rigettava la proposta opposizione ex art. 5-ter per le medesime ragioni, cui aggiungeva l’inammissibilità, in funzione sanante, della procura speciale rilasciata al proprio difensore e prodotta successivamente dalla parte, non essendo la fase di opposizione deputata ad altro che al controllo di legittimità del decreto monitorio.

Per la cassazione di tale decreto C.I. propone ricorso, affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia si è limitato a depositare un “atto di costituzione”.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e la mancata applicazione degli art. 83, cpv., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, e art. 125 c.p.c., e L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 5 ter. Ciò in quanto, a) il nuovo testo della L. n. 89 del 2001 non prevede più che la domanda debba essere proposta dal difensore munito di procura speciale, richiamando (tanto l’art. 3, comma 1, quanto l’art. 5-ter, comma 2) l’art. 125 c.p.c.; b) l’art. 83 c.p.c., comma 2 non prevede che la procura notarile debba fare specifico riferimento all’oggetto del giudizio, nè sanziona di nullità rilevabile d’ufficio un tale difetto dell’atto introduttivo.

2. – Il secondo motivo deduce la violazione o mancata applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, art. 83 c.p.c., comma 2 e art. 125 c.p.c., nel testo vigente alla data di proposizione della domanda, per non aver la Corte territoriale concesso un termine alla parte ricorrente per sanare l’eventuale difetto di procura speciale.

3. – Il primo motivo è fondato.

Il nuovo testo della L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l’originario art. 3, comma 2 Legge.

Infatti, tanto la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, quanto l’art. 5-ter, comma 2, applicabili al momento della proposizione della domanda d’equa riparazione in oggetto (depositata il 23.12.2013), riproducono dell’art. 3, comma 2 previgente solo il richiamo all’art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all’ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia.

4. – L’accoglimento del suddetto motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo mezzo.

5. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla medesima Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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