Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5463 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01267/201g R.G. proposto da:

P.A.M., in proprio e nella qualità di erede di

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 70,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MASSATANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato EDOARDO BARBA’RULO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

POLICLINICO MONZA SPA, L.V., ASSICURATRICE MILANESE

SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/06/2017

in affare iscritto al n. 17191/2017 R.G.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO

che:

P.A.M., in proprio e quale figlia ed erede di C.L., chiede la cassazione dell’ordinanza resa dal Tribunale di Monza il 27/06/2017 in proc. n. 17191/17 r.g., con la quale è stato dichiarato inammissibile – e pronunciata condanna alle spese in suo danno – il suo ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. per l’espletamento di una consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare la correttezza della diagnosi e delle cure erogate alla madre nel suo ricovero presso il Policlinico di Monza spa, esitato nel decesso della paziente, nonchè l’eventuale sussistenza di alternative e, in ogni caso, di profili di responsabilità in capo alla struttura ed al sanitario L.V.;

degli intimati – oltre al Policlinico di Monza ed al L., la Assicurazione Milanese spa – la sola Società Cattolica di Assicurazione spa notifica controricorso;

la ricorrente e la controricorrente depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., la prima di quelle, peraltro, a mezzo posta, ma versando in atti anche documentazione relativa alla notificazione del ricorso ed alla sua rinotificazione al procuratore dell’odierna controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la memoria fatta pervenire a mezzo posta è irrituale (Cass. ord. 10/04/2018, n. 8835; Cass. 19/04/2016, n. 7704), sicchè nulla del suo contenuto può essere preso in considerazione: ma la documentazione sulla notifica del ricorso può aversi comunque per depositata entro l’adunanza camerale;

ciò posto, si rileva la ritualità della notifica originaria almeno agli altri intimati, ciò che rende irrilevante l’irritualità di quella per prima eseguita alla sola odierna controricorrente (essendo stata data spontanea esecuzione, con la ripresa del procedimento notificatorio sia pure in tempi di gran lunga successivi alla scadenza del termine originario, all’oggetto dell’altrimenti necessario ordine di integrazione ex art. 331 c.p.c.) e al contempo giustifica la notifica del controricorso in tempi successivi, ma entro i termini di legge computati dalla notifica ritualmente ad essa rinnovata;

dei quattro motivi (dopo una premessa sull’ammissibilità del ricorso: il primo, numerato “II”, contro la dichiarata inammissibilità per difetto di specificità della causa petendi, articolato pure su di un’eccezione di illegittimità costituzionale; il secondo, numerato “III”, per la “ingiustizia manifesta” e contestandosi la carenza di allegazione di inadempimenti specifici; il terzo, numerato “IV”, contro la rilevata imprecisione dei danni prospettati come conseguenza degli inadempimenti professionali; il quarto, numerato “V”, avverso il carattere punitivo ed ingiusto della condanna alle spese – per Euro 1.000 a favore di ciascuna controparte – e la mancata compensazione) può omettersi l’illustrazione ed ogni più analitica disamina, per l’evidente inammissibilità del ricorso;

infatti, come a più riprese stabilito da questa Corte, “non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111 Cost., comma 7, il provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696-bis c.p.c.), nè tanto meno la possibilità della conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile – anche quanto alle spese – nell’eventuale giudizio di merito” (tra le altre: Cass. ord. 07/03/2013, n. 5698; Cass. 21/05/2018, n. 12386);

ancor più di recente si è poi ribadito (Cass. ord. 22/10/2018, n. 26573) che, in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto dell’art. 669 septies c.p.c., comma 2, e art. 669 quaterdecies c.p.c., il provvedimento con cui il giudice malamente liquidi le spese non è comunque impugnabile ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà (in ogni sua parte o capo: Cass. 26/09/2019, n. 23876; Cass. ord. 29/05/2019, n. 14739), essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonchè, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l’opposizione il valore della querela nullitatis;

degli argomenti posti a fondamento di tale approdo giurisprudenziale – che integra anche adeguata tutela del diritto di difesa della parte, cui è apprestato comunque un rimedio congruente con le finalità del procedimento, in tal modo restando evidente la manifesta infondatezza di qualunque questione di violazione di principi costituzionali – la ricorrente non si fa adeguato carico, non essendo sufficienti a scalzarli le massime riportate in relazione ad un capo di condanna alle spese in sede di accertamento tecnico preventivo o di provvedimento di urgenza (la seconda delle quali peraltro anteriore alla riforma del rito cautelare uniforme, che la relativa pronuncia ora espressamente prevede);

nè, nella parte in cui sono doverosamente limitate alla semplice illustrazione di quegli argomenti già svolti, suffragano diversamente le tesi in ricorso le ulteriori argomentazioni in memoria svolte dalla ricorrente; e neppure, dinanzi al riscontrato consolidamento della giurisprudenza di legittimità, può giovarle la diversa conclusione di Cass. n. 324/17, richiamata sì anche in altre occasioni (Cass. 22589/18 e 22153/18), ma in fattispecie relative all’art. 696 c.p.c.;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma la vista pur contenuta oscillazione giurisprudenziale, resa manifesta dalla richiamata pronuncia, divergente rispetto all’orientamento che può dirsi invece ormai consolidato, integra i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020

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