Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5463 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5463 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 3234-2017 proposto da:
SILVESTRI FRANCA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo
Grazioli Lante, 56, presso lo studio dell’avvocato Marco Benvenuti,
rappresentata e difesa dall’avvocato Lucrezia Novaro;
– ricorrente contro
COMUNE DI STELLA, in persona del Sindaco
pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio
dell’avvocato Teresa Santulli, rappresentato e difeso dagli avvocati
Federico Barbano, Isabella Della Rosa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 602/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 01/06/2016;
Data pubblicazione: 07/03/2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Rilevato che:
–
Silvestri Franca ha proposto un motivo di ricorso per la
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
rigettare la domanda con la quale ella aveva chiesto, nei confronti del
Comune di Stella, la declaratoria dell’avvenuto acquisto per
usucapione di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà comunale;
– il Comune di Stella ha resistito con controricorso;
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che non vi
fosse prova del possesso idoneo all’usucapione) è inammissibile, in
quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento
dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite, accertamento che
è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la
motivazione della sentenza impugnata non apparente né
manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
–
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento)
-2-
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Civile, addì 9 gennaio 2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione