Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5463 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. 9, n. 163 del 29/8/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, quanto all’affermazione secondo cui la fattispecie in questione, trattandosi di indebito oggettivo, sarebbe soggetta al solo termine prescrizionale.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto (Cass. 11987/06), ivi compresa dunque l’ipotesi di indebito oggettivo”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

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