Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5462 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 00253/2019, R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA

DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’

ORGANIZZATA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

DO BANK SPA, nella qualità di mandataria della FINO 1 SECURITISATION

SRL, a sua volta cessionaria pro soluto del credito litigioso da

parte della ARENA NPL ONE SRL, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33,

presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, A.G., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6285/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma – n. 6285 del 04/10/2017, dedotta come notificata a mezzo p.e.c. il 16/10/2017 – con cui è stato dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza del tribunale capitolino – n. 19994 del 26/10/2016 – pronunciata sui poi riuniti atti di riassunzione in sede di rinvio dalla cassazione – di cui alle sentenze nn. 10532 e 10533 del 07/05/2013 delle Sezioni Unite di questa Corte – di precedenti sentenze nn. 15768 del 21/07/2008 e 4654 del 02/03/2009, rese dal medesimo tribunale in grado che all’epoca era unico, in base all’art. 616 c.p.c. nel testo vigente pro tempore;

resistono con separati controricorsi C.L. e DoBank spa quale mandataria di NPL Arena One srl, mentre non espletano attività difensiva Monte dei Paschi di Siena spa, A.G. e C.M. (in proprio e quale erede di S.V. e C.V.);

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

delle parti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p.: tempestivamente, la Dobank spa; solo sabato 16/11/2019 i ricorrenti, invocando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della pronuncia di Cass. 3709/19.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

in difetto di univoca e tempestiva rinuncia notificata alle controparti, è doverosa la disamina dell’unitario motivo dei ricorrenti (“violazione e falsa applicazione degli artt. 616,619,384,392 e 394 c.p.c., della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, art. 58, comma 1 e comma 2, dell’art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), che verte sulla Questione del mezzo di impugnazione di sentenze rese dal giudice di rinvio dopo la cassazione di precedenti pronunce in unico grado in caso di modifica del regime di impugnabilità;

detto unico motivo è infondato, alla stregua dell’inequivoco precedente di queste Sezioni Unite di cui a Cass. Sez.U. 09/06/2016, n. 11844 (già confermato, tra le altre, da: Cass. 13/01/2017, n. 773; Cass. ord. 20/04/2017, n. 9991; Cass. 05/07/2018, n. 17598), a mente del quale: “nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario”;

gli ampi argomenti della richiamata pronuncia sono di per sè esaustivi e ad essi qui può pertanto bastare un integrale richiamo, visto che le argomentazioni dei ricorrenti non se ne sono fatto carico e che non sono tali da comportarne la rimeditazione;

del resto, nella stessa vicenda processuale si è pronunciata in ugual senso questa Corte con sentenza 08/02/2019, n. 3709, resa sul ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la medesima sentenza del tribunale capitolino resa oggetto pure dell’appello definito con la pronuncia oggetto dell’odierno ricorso;

in definitiva, in un caso come quello oggi scrutinato il regime di impugnazione della sentenza resa all’esito di un’opposizione ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c. in un giudizio di rinvio dalla Cassazione è quello vigente al momento in cui è stata resa la sentenza poi cassata: ed è noto che le opposizioni ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c. non sono state appellabili nel periodo tra il 01/03/2006 ed il 04/07/2009, in cui è stata vigente la soppressione dell’appellabilità di quelle sentenze, disposta in origine con l’inserimento di un ultimo periodo nell’art. 616 c.p.c., ai sensi della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, soppressione dell’appellabilità a sua volta superata, col ripristino del testo originario, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, applicabile però soltanto ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, secondo quanto detta della medesima, art. 58, comma 2;

il ricorso va quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente pari interesse in causa, alle spese di lite di ciascuna controricorrente, in relazione alla concreta attività difensiva profusa e, quanto alla C., con la chiesta attribuzione per averne il suo difensore dichiarato anticipo;

va dato infine atto dell’insussistenza – per essere esenti i ricorrenti dal versamento del contributo unificato: Cass. 14/03/2014, n. 5955 dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida: per C.L. e con attribuzione al suo difensore avv. Vincenzo Pompa per dichiaratone anticipo, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; per Dobank spa, nella qualità in atti, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020

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