Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5462 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5462 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3230-2017 proposto da:
PETRILLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato In Roma, Piazza
Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato Costantino Antonio Montesanto;
– ricorrente contro

GALLO RAFFAELA, GALLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in
Roma, Viale Giuseppe Mazzini 106, presso lo studio dell’avvocato
Marco Bastoni, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Saverio
Guzzo;
– controricorrenti contro

SATURNO CIRO, MILO RAFFAELA;
– intimati –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 241/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 07/07/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:
– Petrillo Francesco ha proposto un unico motivo di ricorso per la
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
rigettare la domanda con la quale egli aveva chiesto, ex art. 39 I. n.
392/1978, il riscatto dell’immobile condotto in locazione, che i locatori
– Saturno Ciro e Milo Raffaella – avevano venduto a Gallo Giuseppe e
Gallo Raffaella;

Gallo Giuseppe e Gallo Raffaella hanno resistito con

controricorso;
– Saturno Ciro e Milo Raffaella, ritualmente intimati, non hanno
svolto attività difensiva;
Considerato che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che i locatori, nell’alienare
unitamente all’immobile locato una pluralità di altri immobili,
avessero posto in essere una “vendita in blocco” e non una mera
vendita cumulativa) è inammissibile, in quanto l’accertamento circa
l’unicità strutturale e funzionale del bene venduto (nella specie
l’immobile locato destinato ad officina e l’adiacente terreno adibito a
camping), al fine di escludere o ammettere la prelazione o il riscatto,
è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità
ove – come nella specie – risulti logicamente e congruamente
motivato (Cass., Sez. 3, n. 15897 del 20/07/2011);

-2-

,

-

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento)
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 9 gennaio 2017.

P. Q. M.

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