Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5462 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11037-2016 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA MARELLI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

5/02/2016, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 5 febbraio 2016, ha rigettato il gravame di D.M. avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno delle domande era dedotto il timore della vendetta dei secessionisti della regione senegalese di (OMISSIS), in cui viveva, a seguito dell’uccisione del padre che aveva collaborato con le autorità governative.

Avverso questa sentenza D.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’interno non ha presentato controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 7 e 8 per avere ritenuto inattuale il pericolo di persecuzione che, invece, era attuale e concreto e per non avere considerato il rischio di essere esposto a gravi atti di persecuzione in caso di rientro in patria (quello di arruolamento coattivo nelle bande dei ribelli).

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e art. 14 per avere negato la protezione sussidiaria, omettendo di considerare la minaccia grave e individuale cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio, ove vi era una situazione di conflitto armato interno.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere negato la concessione del permesso per motivi umanitari, omettendo di valutare le condizioni di vulnerabilità cui egli sarebbe esposto in caso di rientro in Senegal.

I motivi sono inammissibili.

Il rigetto delle domande proposte (di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per motivi umanitari) si basa su una duplice ratio decidendi: a) la genericità e mancanza di riscontri nella narrazione dell’interessato, con riguardo alle modalità del reclutamento forzato dei ribelli, senza alcuna contestualizzazione del racconto; b) in generale, con riguardo alla situazione sociale e politica nella regione di (OMISSIS), la corte ha evidenziato la inattualità del pericolo di persecuzione; la insussistenza del rischio di subire danni gravi, ai fini della protezione sussidiaria; la mancanza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I motivi di ricorso contengono censure rivolte solo alla seconda ratio decidendi (sub b), rimanendo la prima ratio (sub a) incensurata e, quindi, da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata. Nè potrebbe ritenersi che le censure relative al merito delle tre diverse domande di protezione (sub b) siano riferibili anche alla prima ratio (sub a): un’inidonea censura di quest’ultima richiedeva, infatti, che il ricorrente per cassazione spiegasse perchè le sue dichiarazioni nel giudizio di merito fossero invece sufficientemente specifiche e, quindi, idonee a stimolare il potere-dovere del giudice di valutarle nel merito, anche a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a-b).

La memoria presentata dal ricorrente non scalfisce le conclusioni di tale proposta, che il Collegio condivide.

Il ricorso è inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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