Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5461 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5461 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 23526-2012 proposto da:
D’ALTERI° PASQUALINA DLTPQL75B44A265T, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati D’AMICO

vrrromo,

LUIGI

DI SCALA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
TELECOM ITALIA SPA 00471850016 in persona del procuratore
speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/03/2014

avverso la sentenza n. 42/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO Sezione Distaccata di GUARDIA SANFRAMONDI del 21.3.2012,
depositata il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente gli Avvocati Vittorio D’Amico e Luigi Di Scala
che si riportano agli scritti.

t
Ric. 2012 n. 23526 sez. M3 – ud. 26-02-2014
-2-

R.g.n. 23526-11 (c.c. 26.2.2014)

Ritenuto quanto segue:

§1. Pasqualina D’Alterio ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia
s.p.a. avverso la sentenza n. 42 del 23 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Benevento,
Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, in accoglimento dell’appello dell’intimata ed
in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi, ha rigettato la domanda che esso ricorrente aveva proposto per
ottenere la restituzione dell’importo corrisposto in € 0,11 a titolo di i.v.a. alla Telecom sulla

spesa di spedizione di alcune fatture, relative al rapporto di somministrazione dell’utenza
telefonica con essa corrente.
§2. Al ricorso, che propone cinque motivi, ha resistito con controricorso l’intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata agli avvocati
delle parti costituite.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

«L.] Il ricorso appare decidibile con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c.,
ponendo alla Corte questioni, di carattere seriale, che Essa ha già recentemente deciso
nell’adunanza del 4 luglio 2013.
§3. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15
del d.P.R. 633, dell’art. 6 conuna 1 della 1. 31 del 1980 e dell’art. 14 comma 6 delle
condizioni generali di abbonamento, nonché contraddittoria motivazione in relazione
all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”.
Il secondo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché
difetto e/o contraddittoria o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
Il terzo motivo deduce “vizio di difetto o di omessa motivazione su punti decisivi
della controversia — Insufficiente motivazione di risultanza probatorie (art. 360 n. 5 c.p.c.),
nonché violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).”.
Con il quarto motivo si prospetta “violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c. per ragionevole affidamento”.
Con il quinto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli ara. 151 disp.
att. c.p.c. in relazione all’art. 274 c.p.c. ed omessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 3
e n. 5 c.p.c.”.

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Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 23526-11 (c.c. 26.2.2014)

§4. L’esame del primo, secondo e terzo motivo può procedere congiuntamente perché
essi pongono sotto distinti profili censure avverso il ragionamento con cui il Tribunale, pur
mostrando di conoscere l’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 3532 del
2009, in realtà capofila di numerose altre, sulla questione della sussistenza in capo
all’utente, in riferimento all’art. 21 del d.p. n. 633 del 1972 dell’obbligo di corrispondere
alla Telecom le spese di spedizione della fattura e sulle sue implicazioni in tema di
addebitabilità sul relativo esborso dell’i.v.a., negata ai sensi dell’art. 15, n. 3 di quel d.P.R.,

dissente dalla soluzione data su quest’ultimo punto, accogliendo — a quel che sembra – la
soluzione data alla questione da un parere dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2011,
emesso su interpello della stessa Telecom.
Il quinto motivo dev’essere considerato, tuttavia, logicamente prioritario. Esso,
infatti, pone una questione di violazione di norma del procedimento, che come tale, rispetto
alla decisione impugnata, ha inciso, in ipotesi, prima ch’essa decidesse il merito
dell’appello cui si riferiscono il primo, secondo e terzo motivo del ricorso.
§5. Nel quinto motivo si lamenta che il Tribunale non abbia provveduto alla
obbligatoria riunione degli appelli in controversie su questioni identiche a quella oggetto
del presente ricorso.
Il motivo — pur essendo esatto che nella specie ricorreva il presupposto della identità
delle questioni, cui allude fra l’altro l’art. 151 con quelle poste in altri appelli, di altri
utenti, contro sentenze dello stesso Giudice di Pace, trattati e decisi dal Tribunale
coevamente – non appare fondato e non può portare alla cassazione della sentenza
impugnata sulla base delle considerazioni che la Corte ha svolto nelle ordinanze dalla n.
17517 del 2013 alla n. 17533 del 17 luglio 2013, tutte decise all’adunanza del 4 luglio
2013 e concernenti ricorsi che ponevano la stessa questione.
In esse si è osservato quanto segue: <>.
§6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo appaiono infondati.
Le censure con essi svolte hanno già trovato risposta nelle citate ordinanze, nelle
quali la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: <>.
La sua applicazione, come nei casi di cui alle citate decisioni, comporta soltanto la
correzione della motivazione con cui il Tribunale ha accolto l’appello e rigettato la
domanda dell’utente.
§7. Dev’essere, a questo punto, esaminato il quarto motivo.
Vi si lamenta che il Tribunale non abbia compensato le spese del giudizio di appello,
nonostante che la prospettazione del ricorrente fosse basata sulla giurisprudenza di cui alla

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Est. Cns. RffaeIe Frasca

R.g.n. 23526-11 (c.c. 26.2.2014)

sentenza n. 5332 del 2009 (ed alle altre che l’hanno seguita) ed alcuni motivi di appello si
fossero rivelati infondati.
Il motivo, là dove, in buona sostanza, si duole della mancata compensazione delle
spese del giudizio di appello, appare (non diversamente da come la Corte ha ritenuto nelle
citate decisioni, che pure lo prospettavano) inammissibile, atteso che <> (Cass. sez. un. n. 14989 del 2005; successivamente: Cass. n.
24892 del 2005; n. 7607 del 2006).
§8. Conclusivamente, il ricorso dovrebbe essere rigettato.>>.
§2. Preliminarmente deve rilevarsi che è priva di fondamento l’eccezione di
inammissibilità del controricorso proposta da parte ricorrente nella memoria, sotto il
profilo che il medesimo non le sarebbe stato notificato <>.
Va rilevato che nella specie, essendo stato il ricorso notificato nel marzo del 2012,
risultava applicabile la norma del secondo comma dell’art. 366 c.p.c., nel testo innovato
dall’art. 25, comma 1, lett i), n. 1 della legy,12 novembre 2011, n. 183, che, ai sensi del
comma 5 dello stesso art. 25 è entrata in vigore trenta giorni dopo l’entrata in vigore della
stessa legge, cioè — essendo l’entrata in vigore de qua stabilita il 10 gennaio 2012.
Il secondo comma dell’art. 366 nel nuovo testo dispone che <>.
Ora, nell’intestazione del ricorso parte ricorrente, o meglio i loro difensori (che si
identificano nel “ricorrente” agli effetti della norma del secondo comma dell’art. 366
c.p.c.), ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata e nella memoria parrebbe,
dunque, alludersi implicitamente a tale indicazione come individuante il modo ed il luogo
in cui doveva eseguirsi la notificazione del controricorso.
Senonché, nella procura rilasciata dalla parte ai due suoi difensori in calce al ricorso,
vi è un’espressa elezione di domicilio, che non viene riferita solo alla parte, ma anche ai

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Est. Co Raffaele Frasca

R.g.n. 23526-11 (c.c. 26.2.2014)

medesimi, atteso che la dichiarazione è fatta in questo senso: <>), si deve ritenere che la
sottoscrizione per autenticazione della firma della parte, apposta successivamente dal
difensore, esprima l’intento di eleggere domicilio in Roma nel luogo indicato agli
effetti del secondo comma dell’art. 366 c.p.c.>>;
b) «il secondo comma dell’art. 366 c.p.c., là dove allude alla indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica come determinante l’individuazione del luogo delle
notificazioni da farsi al ricorrente in cassazione in via alternativa — siccome espresso
dalla disgiuntiva «ovvero>> – all’elezione di domicilio in Roma, deve intendersi nel
senso che, se il ricorrente indichi sia un domicilio in Roma, sia l’indirizzo di posta
elettronica e non invece una sola fra tali indicazioni, il controricorso può essere
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Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 23526-11 (c.c. 26.2.2014)

indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia tramite la posta
elettronica.».
§3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
Nella sua memoria parte ricorrente ignora totalmente le ampie motivazioni svolte nei
precedenti di cui ordinanze dalla n. 17517 del 2013 alla n. 17533 del 17 luglio 2013,
evocate nella relazione (nonché in altre, fra cui Cass. (ord.) n. 17612 del 2013, massimata
dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario), all’esito delle quali è stato enunciato il principio

Si sollecita, poi, una rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendosi che i
detti precedenti si sarebbero posto in contrasto con Cass. n. 3532 del 2009 (e con l’ord. n.
13082 del 2010), ma l’istanza non è accoglibile, non solo in quanto la questione oggetto
del contrasto è stata esaminata funditus nelle ordinanza del luglio 2013, là dove la
decisione del 2009 non lo aveva fatto se non in modo fuggevole, ma anche in quanto
l’orientamento delle decisioni del luglio non è stato più messo itdiscussione, sicché non si
coglie alcuna sussistenza attuale di contrasto.
L’applicazione del principio di diritto evocato dalla relazione giustifica il rigetto del
ricorso con mera correzione della motivazione, atteso che il dispositivo di accoglimento
dell’appello e di rigetto della domanda della parte qui ricorrente trova giustificazione
nell’applicazione del detto principio.
§4. L’essere stato il ricorso proposto prima dell’affermazione del nuovo
orientamento rispetto alla sentenza del 2009 evidenzia gravi ed eccezionali ragioni
giustificative della compensazione delle spese, non diversamente di quanto si ritenne nelle
decisioni del luglio 2013.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26
febbraio 2014.

di diritto riportato dalla relazione stessa.

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