Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5461 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5461 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17243-2017 proposto da:
OTTONELLO ROSANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pilo
Albertelli 1, presso lo studio dell’avvocato Lucia Camporeale,
rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Stara;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26626/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2016;

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda con la

indennizzo per la irragionevole durata di un procedimento civile
conseguente alla richiesta di ammissione al passivo della società
Show Room s.r.I.;
– con sentenza n. 26626 del 2016, questa Corte rigettò il ricorso
proposto avverso il decreto della Corte di Appello di Roma del
01/06/2015, che ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso
introduttivo della Ottonello perché tardivo (in quanto proposto oltre il
termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del
procedimento presupposto era divenuta definitiva);

avverso la sentenza di questa Corte Ottonello Rosanna ha

proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc.
civ., sulla base di un unico motivo;

il Ministero della Giustizia, rappresentato dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– l’unico motivo (col quale si deduce che la Corte di cassazione
avrebbe errato nel ritenere che il procedimento presupposto si è
concluso con la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione
che ha rigettato il ricorso ordinario per cassazione, piuttosto che con
la successiva sentenza che ha rigettato il ricorso per revocazione,
dovendosi – secondo la ricorrente – ritenere che durante la pendenza
del termine per proporre ricorso per revocazione la sentenza della
Corte di cassazione non passa in giudicato) è inammissibile, in quanto

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quale Ottonello Rosanna chiese la corresponsione dell’equo

col medesimo viene dedotto non un errore di percezione dei fatti di
causa (come previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.), ma un
preteso errore di diritto, non deducibile con lo strumento della
revocazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 5303 del 12/06/1997; Cass., Sez.
U, n. 15426 del 05/12/2001; Cass., Sez. U, n. 21639 del
16/11/2004);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli
stessi;
– il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile,
con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata
soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
– va escluso il raddoppio del versamento del contributo unificato,
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
dovendo ritenersi che l’esenzione dal contributo unificato prevista
dall’art. 10 del detto d.P.R. relativamente ai procedimenti di cui
all’articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (in materia di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del
processo) si estende anche ai giudizi per revocazione relativi alle
sentenze che hanno definito tali procedimenti;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento) per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 9 gennaio 2017.

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