Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5461 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 122/23/07 del 6/11/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia sostiene, sotto il profilo della violazione di legge, che gli agenti di commercio, in quanto imprenditori, sarebbero sempre soggetti ad IRAP. Il mezzo è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SS.UU. 12108/09).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del requisito della autonoma organizzazione.

Il mezzo è manifestamente fondato. Il giudice tributario afferma infatti che la contribuente avrebbe indicato, negli anni di imposta considerati, consumi e altre spese documentate di modesta entità. La ricorrente, che ha riportato testualmente in parte qua l’atto di appello, aveva evidenziato che il valore dei beni strumentali era superiore a L. 30.000.000 per l’anno di imposta 1998 ed a L. 55.000.000 per gli anni di imposta successivi e che le spese per l’acquisto di servizi erano superiori a L. 8.000.000. La generica affermazione del giudice tributario, apparentemente incoerente con le risultanze documentali, integra pertanto il denunciato vizio motivazionale”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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