Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5460 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13392-2018 proposto da:

I.A., F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SESTO FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ORLANDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO ORLANDO;

– ricorrenti –

contro

D.M., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 33, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

MERLUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARTINO RUGGIERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 143/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.A. e F.E. ottennero dal Tribunale di Taranto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di D.M. e M.A., per la somma di Euro 38.147,39, a titolo di canoni di locazione non pagati.

Proposta opposizione da parte degli ingiunti, il Tribunale pronunciò la sentenza n. 92 del 2011 con la quale, accertato il pagamento, da parte dei debitori, della somma di Euro 5.823,90, accolse in parte l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e compensò integralmente le spese di lite.

Detta sentenza passò in giudicato.

2. Successivamente, i medesimi I.A. e F.E. ottennero dal Tribunale di Taranto l’emissione di un altro decreto ingiuntivo nei confronti di D.M. e M.A., per la diversa somma di Euro 24.165,49, ottenuta sottraendo dalla somma che risultava dalla suindicata sentenza, una volta detratto il pagamento di Euro 5.823,90 (Euro 32.323,49), un ulteriore acconto versato nelle more dai conduttori debitori (Euro 8.158).

Anche questo decreto ingiuntivo fu opposto dai debitori e il Tribunale rigettò l’opposizione, rilevando che l’accertamento contenuto nella sentenza n. 92 del 2011, sia pure non seguito da una condanna al pagamento della differenza, doveva tuttavia fare stato e poteva essere oggetto di un diverso giudizio in separata sede.

3. Avverso questa sentenza hanno proposto appello D.M. e M.A. e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 16 aprile 2018 ha accolto il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha accolto l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli appellati I.A. e F.E. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

La Corte di merito ha osservato che la mancata impugnazione della sentenza n. 92 del 2011, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, comportava che quella domanda non poteva più essere riproposta. L’eventuale lacuna della sentenza n. 92 – che non aveva condannato i debitori al pagamento della differenza – avrebbe potuto e dovuto essere colmata impugnando la relativa statuizione; per cui ormai sulla questione non era più possibile tornare.

4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso I.A. e F.E. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono D.M. e M.A. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 653 c.p.c.; sostengono al riguardo i ricorrenti che la sentenza n. 92 del 2011 conteneva un’omissione di pronuncia e che, una volta non impugnata e passata in giudicato, la parte creditrice aveva comunque il diritto di agire, facoltativamente, anche con un separato giudizio, per ottenere la somma che nella sentenza n. 92 era stata accertata come dovuta.

1.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, nè risulti che tale domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in un separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia (così le sentenze 30 maggio 2002, n. 7917, 16 maggio 2006, n. 11356, e 11 giugno 2008, n. 15461).

Nella specie, la sentenza passata in giudicato era affetta da un’evidente omissione di pronuncia; una volta accertato, infatti, che la somma portata dal decreto ingiuntivo non era dovuta per intero, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto accogliere la medesima, revocare il decreto ma condannare i debitori al pagamento della differenza. Ciò tuttavia non è avvenuto, perchè la sentenza n. 92 del 2011 – il contenuto della quale è stato riportato, per quanto di interesse, dalla pronuncia oggi impugnata – si è limitata a revocare il decreto ingiuntivo, pur avendo accertato il pagamento di acconti per la limitata somma di Euro 5.823,90. La mancata impugnazione di quella decisione, però, non comporta che si sia determinato il giudicato sull’intera pretesa azionata, per cui i creditori ben potevano agire in separato giudizio, così come hanno fatto, per il pagamento del credito residuo, che nel primo giudizio era stato riconosciuto pari ad Euro 32.323,46 (come precisato dalla Corte d’appello nella sentenza qui in esame). Risulta pertanto priva di fondamento l’affermazione dei controricorrenti, ribadita anche nella memoria, secondo cui, poichè il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la pretesa azionata dai creditori non avrebbe più potuto essere proposta. Il giudicato, infatti, si era formato sull’esistenza di un pagamento parziale, ma non di un pagamento totale.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello in conformità all’indicato principio di diritto.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA